Il Tar Lombardia, seconda sezione civile, ha disposto l’annullamento della Delibera con cui l’Autorità per l'energia elettrica, il gas ed il sistema idrico ha escluso dal novero degli organismi ammessi ad attività di rating (ovvero, valutazione dell’affidabilità economica e finanziaria di imprese ed enti) una s.p.a. italiana (qui ricorrente), ammettendovi solo tre note agenzie internazionali.
Ma i giudici milanesi hanno in proposito chiarito che la società ricorrente appare pienamente legittimata allo svolgimento dell’attività di rating a livello nazionale e comunitario, avendo ottenuto il riconoscimento sia dalla Banca d’Italia sia dalle Autorità dell’Unione Europea preposte al controllo sui mercati finanziari. Essa può pertanto operare senza limiti nell’ambito dell’Unione Europea, al pari del resto dei noti organismi internazionali di rating riconosciuti dal codice di rete.
In particolare – specifica il Tar con sentenza delll’8 aprile 2016 - la circostanza che le tre imprese oggi riconosciute dal codice di rete siano note ed operanti a livello internazionale da lungo tempo, non appare di per sé idonea ad escludere l’ingresso di altri operatori qualificati come la ricorrente.
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