Attività finanziarie e immobili esteri. Patrimoniale in dichiarazione 2012

Pubblicato il 16 febbraio 2012

Nuove imposte prendono posto nella prossima dichiarazione dei redditi delle persone fisiche, le.c.d. “patrimoniali”. Una colpisce gli immobili detenuti all’estero, indipendentemente dall’uso; l’altra mira alle attività finanziarie detenute all’estero. Entrambe sono tassabili se possedute da persone fisiche residenti in Italia per il periodo di imposta 2011.

La prima manovra “Monti”, il D.L. n. 201 del 6 dicembre 2011 – articolo 19, introduce, per l’anno d’imposta 2011, due imposte denominate patrimoniali che prendono come rifermento gli immobili posseduti all’estero e le attività finanziarie detenute all’estero. L’onere grava sulle persone fisiche aventi residenza in Italia.

IMPOSTA SUGLI IMMOBILI ESTERI

Il comma 13 dell’articolo 19 del decreto-legge n. 201/2011 dà avvio all’imposta “sul valore degli immobili situati all’estero, a qualsiasi uso destinati dalle persone fisiche residenti nel territorio dello Stato”.

Presupposto per il sorgere dell’onere tributario è il possesso – a titolo di proprietà o altro diritto reale - dell’immobile, qualsiasi uso ne venga fatto.

Giova precisare che l’Agenzia delle entrate, con circolare n. 45 del 2010, ha specificato gli obblighi dichiarativi relativi agli investimenti situati all’estero.

Nel quadro RW di Unico, adempimento richiesto ai fini di monitoraggio, si devono indicare beni patrimoniali collocati all’estero quali:

gli immobili situati all’estero o i diritti reali immobiliari o quote di essi (ad esempio, comproprietà o multiproprietà), gli oggetti preziosi e le opere d’arte che si trovano fuori del territorio dello Stato, le imbarcazioni o le navi da diporto o altri beni mobili detenuti e/o iscritti nei pubblici registri esteri, nonché quelli che pur non essendo iscritti nei predetti registri avrebbero i requisiti per essere iscritti in Italia

Si precisa che mentre fino al periodo d’imposta 2008, gli investimenti all’estero dovevano essere indicati nel modulo RW soltanto se avevano prodotto nel periodo d’imposta di riferimento redditi imponibili in Italia, a partire da Unico 2010, posto che la funzione del quadro RW è anche quella di sostenere l’attività di controllo del Fisco, si intendono soggetti all’obbligo di monitoraggio tutti gli investimenti all’estero sia produttivi di redditi imponibili in Italia e sia quando la produzione dei redditi sia soltanto astratta o potenziale.

Quindi i contribuenti sono comunque tenuti ad indicare nel modulo RW non soltanto le attività di natura finanziaria ma anche gli investimenti di altra natura quali, ad esempio, gli immobili tenuti a disposizione, le imbarcazioni, gli oggetti preziosi e le opere d’arte, indipendentemente dalla effettiva produzione di redditi imponibili nel periodo d’imposta.

I soggetti incisi dall’imposta, si è detto, sono le persone fisiche titolari dell’immobile:

-  a titolo di proprietà

-  a titolo di altro diritto reale.

L’imposta in argomento non insiste, pertanto, sugli immobili esteri posseduti da società, di persone e di capitali, da società cooperative, da enti non commerciali.

In merito alla residenza in Italia del soggetto passivo, deve rammentarsi che, ai sensi del Tuir, è residente in Italia chi, per almeno 183 giorni all’anno (anche non continuativi):

-  risulta iscritto all’anagrafe tributaria;

-  ha il domicilio in Italia ossia il centro dei propri affari o interessi;

-  ha la residenza in Italia ossia la sua dimora abituale.

I requisiti sono alternativi: è quindi soggetto passivo Irpef la persona fisica, residente all’estero, che fissa in Italia il domicilio.

Al punto di vista oggettivo, è irrilevante l’utilizzo dell’immobile: se a disposizione, locato, o altro.

L’aliquota fissata è dello 0,76% da applicare sul valore dell’immobile.

La norma asserisce che l’imposta va rapportata alla quota nonché al periodo di possesso. Il possesso di almeno 15 giorni equivale al mese.

Valore dell’immobile

La base imponibile su cui calcolare lo 0,76 può essere data da:

=> costo dell’immobile  risultante dall’atto di acquisto o dai contratti;

=> in mancanza di questi due dati, dal valore di mercato applicato nel luogo in cui si trova l’immobile.

Sul punto si riportano due precisazioni dell’Agenzia delle entrate:


Versamento dell’imposta

Posto che l’imposta ha effetto dal periodo d’imposta 2011, il comma 23 dell’articolo 19 statuisce che il versamento deve avvenire entro il termine del versamento a saldo delle imposte sui redditi relative all’anno di riferimento, quindi:

=> entro il 18 giugno 2012

=> entro il 18 luglio 2012, applicando la maggiorazione dello 0,4%.

Apposito provvedimento delle Entrate dovrà stabilire le modalità di attuazione per il versamento.

Credito d’imposta

Al fine di evitare la doppia imposizione, trattandosi di bene situato all’estero, viene introdotto un credito d’imposta da utilizzare in sede di dichiarazione dei redditi.

Può essere quindi dedotto un importo pari all’ammontare dell’imposta versata, eventualmente, nello stato estero.

IMPOSTA SULLE ATTIVITA’ FINANZIARIE ESTERE

Istituita un’altra nuova tassa, per il periodo di imposta 2011, che colpisce il valore delle attività finanziarie possedute oltre i confini della penisola da persone fisiche residenti fiscalmente in Italia.

Detta imposta presenta punti di analogia con quella sugli immobili esteri; pertanto, per quanto riguarda i soggetti passivi, valgono le medesime analisi svolte in quella sede che vengono qui richiamate. Ugualmente l’imposta va rapportata alla quota nonché al periodo di possesso.

L’onere nasce a causa della detenzione all’estero dell’attività finanziaria,  a nulla rilevando il fatto che l'emittente o la controparte siano residenti o meno nel territorio nazionale oppure che l'emissione di titoli pubblici ed equiparati sia avvenuta all'estero.

L’applicazione della nuova imposta si verifica, ad esempio, quando il contribuente persona fisica custodisce un'attività finanziaria materialmente posseduta in una cassetta di sicurezza all’estero o oppure quando tali attività sono depositate presso un intermediario estero.

Vi rientrano:


Diversa è la base imponibile su cui calcolare la tassa. Il comma 20 dell’articolo 19 citato indica il valore delle attività finanziarie che si individua dal valore di mercato, rilevato al termine di ciascun anno solare nel luogo in cui sono detenute le attività finanziarie, anche basandosi sulla documentazione rilasciata dall’intermediario per le singole attività.

In mancanza, soccorrerà il valore nominale o di rimborso.

Le aliquote dalle quali si ricava l’ammontare delle imposta sono:

-> 0,1% per l’anno 2011 e per l’anno 2012

-> 0,15% dall’anno 2013.

Anche in questo caso è deducibile dall’imposta un credito d’imposta, fino a concorrenza del suo ammontare, per l’eventuale imposta patrimoniale versata nel Paese estero di detenzione delle attività.

Le modalità di versamento di questa imposta sono le medesime di quelle indicate per gli immobili.

LE IMPOSTE IN DICHIARAZIONE

Si è detto che il possesso da parte di persone fisiche residenti nel territorio dello Stato di immobili situati all’estero o di attività finanziarie all’estero dà luogo all’obbligo di versare le relative imposte.

Oltre a ciò si è tenuti a compilare la Sezione XVI del MODULO RM di Unico 2012 – righi RM33 e RM34.

Tali righi devono essere compilati nel seguente modo, tenendo presente che colonna 1 e colonna 2 sono alternative tra loro:

in colonna 1, il valore dell’immobile situato all’estero;

in colonna 2 il valore delle attività finanziarie detenute all’estero;

in colonna 3 la quota di possesso dell’immobile o delle attività finanziarie detenute all’estero;

in colonna 4 il periodo di possesso;

in colonna 5 l’imposta calcolata proporzionalmente alla quota e al periodo di possesso nella misura dello 0,76 per cento di colonna 1 nel caso di immobile situato all’estero ovvero dell’1 per mille nel caso di attività finanziarie detenute all’estero;

in colonna 6 il credito d’imposta pari al valore dell’imposta patrimoniale versata nello Stato in cui è detenuto l’immobile o l’attività finanziaria;

in colonna 7 l’imposta da versare pari alla differenza tra colonna 5 e colonna 6.


Ai fini del monitoraggio, sorge anche l’obbligo di indicare nella Sezione II del
MODULO RW di Unico 2012, per ciascuna tipologia di investimento estero e di attività estera di natura finanziaria, distintamente per ciascuno Stato estero, le consistenze detenute al termine del periodo di imposta, specificando:

nella colonna 1, il codice dello Stato estero, rilevato dalla tabella “Elenco Paesi e Territori esteri” (presente in APPENDICE al FASCICOLO 1);

nella colonna 2, il codice della causale dell’operazione, rilevato dalla “Tabella codici investimenti all’estero e attività estera di natura finanziaria” (posta in APPENDICE);

nella colonna 3, l’importo degli investimenti ed attività suddetti. Se le operazioni sono state effettuate in valuta estera, il controvalore in euro degli importi da indicare, è determinato, per il 2011, sulla base dei valori di cambio riportati nel provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate;

nella colonna 4, barrare la casella nel caso in cui i redditi relativi alle attività finanziarie verranno percepiti in un successivo periodo d’imposta ovvero se le predette attività sono infruttifere.


Le istruzioni al modulo chiariscono che il contribuente deve riportare il costo risultante dall’atto di acquisto o dai contratti includendovi gli oneri accessori, quali le spese notarili ed oneri di intermediazione; sono esclusi gli interessi passivi.

Allegati
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

CCNL Porti - Accordo di rinnovo del 18/11/2024

22/11/2024

CCNL Comunicazione artigianato - Ipotesi di accordo del 18/11/2024

22/11/2024

Ccnl Porti. Rinnovo

22/11/2024

Comunicazione artigianato. Rinnovo

22/11/2024

CCNL Terziario Confesercenti - Accordo integrativo del 4/11/2024

22/11/2024

Società di ingegneria: validi i contratti con soggetti privati post 1997

22/11/2024

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy