Il Decreto Ucraina ha previsto che, ai fini del riconoscimento degli incentivi fiscali di cui agli articoli 119 e 121 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 (Decreto Rilancio), l’esecuzione dei lavori di importo superiore a 516.000 euro deve essere affidata a imprese che siano in possesso dell'attestazione SOA, ai sensi dell’articolo 84 del Dlgs n. 50/2016 (cosiddetto Codice dei contratti pubblici).
L’obiettivo del legislatore è quello di promuovere la qualificazione delle imprese che effettuano lavori di importo rilevante e per i quali è possibile fruire di agevolazioni fiscali, per contrastare il fenomeno delle frodi e raggiungere gli obiettivi di riqualificazione del patrimonio edilizio.
La certificazione SOA è un’attestazione che abilita le imprese a partecipare a gare di appalto per l’esecuzione di lavori pubblici di importo superiore a 150.000 euro.
Viene rilasciata da appositi organismi di diritto privato autorizzati dall’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) e attesta che l’impresa sia in possesso di idonei requisiti in relazione alla categoria di lavorazione che deve essere svolta, quali l’idoneità professionale, un’adeguata capacità economica e finanziaria, nonché idonee capacità tecniche e professionali.
Nello specifico, l’articolo 10 bis del Dl n. 21/2022 (cosiddetto Decreto Ucraina) ha introdotto una norma in base alla quale l’esecuzione di lavori di importo superiore a 516mila euro deve essere affidata a imprese in possesso della SOA, ai fini del riconoscimento degli incentivi, di cui all'art. 119 (Superbonus) e 121 (cessione e sconto in fattura) del Dl n. 34/2020.
La disposizione normativa, però, ha introdotto una fase transitoria che ha aperto numerosi dubbi.
L’Agenzia delle Entrate con la circolare n. 10/E/2023 ha fornito i chiarimenti tanto attesi sulla norma che è risultata fin da subito molto travagliata. Il documento di prassi ha completato il quadro, dopo la norma interpretativa inserita dal Parlamento nella legge di conversione del decreto n. 11/2023 (Decreto blocca cessioni).
L’articolo 10 bis, comma 1, chiarisce quali sono le imprese obbligate al possesso della certificazione SOA, necessaria per la partecipazione alle gare di appalto pubbliche, ai fini del riconoscimento degli incentivi fiscali del Superbonus e della cessione/sconto in fattura.
Pertanto, è disposto che le imprese devono essere certificate e, in particolare, ai fini delle agevolazioni fiscali previste dagli articoli 119 e 121 del Dl n. 34/2020, l’esecuzione dei lavori deve essere affidata:
Dunque, si introduce una fase transitoria di applicazione della norma, prevedendo che dal 1° gennaio 2023 e fino al 30 giugno 2023, ai fini del riconoscimento dei predetti incentivi fiscali, l’esecuzione dei lavori di rilevante importo deve essere affidata a imprese, anche subappaltatrici, che, al momento della sottoscrizione del contratto di appalto o di subappalto, siano in possesso della certificazione SOA o abbiano almeno sottoscritto, alla medesima data, un contratto finalizzato al rilascio di tale certificazione (“condizioni SOA”).
Pertanto, terminata la fase transitoria, a decorrere dal 1° luglio 2023, per poter beneficiare delle richiamate agevolazioni fiscali, l’esecuzione dei lavori di importo superiore a 516.000 euro deve essere affidata esclusivamente alle imprese in possesso, al momento della sottoscrizione del contratto di appalto o di subappalto, della certificazione SOA.
Con la circolare in commento, l’Agenzia delle Entrate ha cercato di sciogliere i dubbi riguardanti soprattutto il calendario di applicazione degli obblighi.
Sono da tenere a mente i diversi momenti della fase transitoria; si devono considerare, infatti, tre date distinte:
La circolare n. 10/E del 20 aprile specifica quanto segue.
Per i lavori in corso di esecuzione al 21 maggio 2022 e per i contratti stipulati prima di tale data, aventi data certa, ai fini della fruizione degli incentivi fiscali di cui agli articoli 119 e 121 del Decreto Rilancio non è richiesto il rispetto delle condizioni SOA, anche successivamente al 1° luglio 2023. Ciò per non compromettere tutti quei rapporti già in essere prima dell’entrata in vigore della disposizione in commento che, peraltro, prevede le “condizioni SOA” solo a decorrere dal 1° gennaio 2023.
Per i contratti di appalto e subappalto stipulati a decorrere dal 21 maggio 2022 e fino al 31 dicembre 2022, relativi a lavori che si protraggono oltre il 31 dicembre 2022, è necessario, ai fini del riconoscimento degli incentivi fiscali suddetti, acquisire la certificazione SOA, per lavori di importo superiore a 516.000 euro o, almeno, documentare l’avvenuta sottoscrizione di un contratto finalizzato al rilascio dell’attestazione.
Per i contratti di appalto e subappalto stipulati a decorrere dal 1° gennaio 2023 la certificazione SOA o l’avvenuta sottoscrizione di un contratto finalizzato al rilascio dell’attestazione deve, invece, sussistere al momento della stipula del contratto. Anche in tale ultimo caso la detrazione relativa alle spese sostenute a decorrere dal 1° luglio 2023 è subordinata all’avvenuto rilascio dell’attestazione.
A decorrere dal 1° luglio 2023, ai fini del riconoscimento degli incentivi fiscali del Decreto Rilancio, l’esecuzione dei lavori di importo superiore a 516.000 euro deve essere affidata, esclusivamente, alle imprese in possesso della certificazione SOA al momento della sottoscrizione del contratto di appalto o di subappalto.
NOTA BENE: Specifica l’Agenzia delle Entrate che, con riferimento alle imprese che abbiano sottoscritto un contratto finalizzato al rilascio della certificazione SOA, la detrazione relativa alle spese sostenute fino al 30 giugno 2023 è ammessa, anche qualora la predetta impresa non ottenga la certificazione SOA in esito alla richiesta.
Con riferimento all’ambito di applicazione, viene chiarito che le “condizioni SOA” riguardano sia la fruizione della detrazione sia l’esercizio delle opzioni di sconto in fattura e cessione del credito.
Infine, si precisa che al fine di individuare i lavori di importo superiore a 516mila euro, per i quali è previsto l’obbligo della SOA, occorre tener conto dell’importo dei lavori al netto dell’Iva e il limite di 516mila euro deve essere calcolato considerando singolarmente ciascun contratto di appalto e ciascun contratto di subappalto.
Ne consegue che, nell’ipotesi in cui detti lavori siano affidati in subappalto, le “condizioni SOA” devono essere rispettate dall’impresa appaltatrice, nel caso in cui il valore dell’opera complessiva superi i 516.000 euro, nonché dalle imprese subappaltatrici solo qualora le stesse eseguano lavori di importo superiore a 516.000 euro.
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