Attestato prestazione energetica. Dal 1° ottobre in vigore un nuovo format

Pubblicato il 23 settembre 2015

Dal 1° ottobre 2015 le disposizioni previste dal decreto del Ministero dello Sviluppo economico del 26 giugno 2015, recante le Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici, diverranno pienamente operative.

Proprietari e operatori del settore immobiliare dovranno, dunque, tenere conto delle numerose novità che interesseranno il settore.

Il Consiglio Nazionale del Notariato, con un proprio studio del 18 settembre 2015, ha fatto il punto su questa complessa materia.

Decorrenza

Un primo chiarimento reso è quello riguardante la decorrenza delle nuove norme. Il Notariato conferma che la nuova disciplina, la cui finalità è quella di armonizzare le disposizioni in materia di prestazione energetica degli edifici, si applicherà immediatamente in quelle Regioni e Province autonome che non hanno ancora adottato specifiche disposizioni in materia di certificazione energetica o che hanno già legiferato, ma hanno recepito solo le prescrizioni della precedente Direttiva 2002/91/Ce e non si sono ancora conformate alla Direttiva 2010/31/Ue.

Le Regioni e le Province autonome che si sono già conformate alla Direttiva 2010/31/Ue hanno l’onere di adeguarsi ai principi dettati dal decreto del Mise entro due anni dall'entrata in vigore del provvedimento (1° ottobre 2017).

Dal 1° ottobre 2015, inoltre, entrerà in vigore l'obbligo di utilizzo del nuovo format di Ape (attestato di prestazione energetica), contenuto nell’appendice “B” delle Linee guida, che appunto dovrà essere utilizzato per tutti gli attestati che verranno prodotti dalla data di entrata in vigore del Decreto 26/06/2015.

Il nuovo attestato sarà quindi unico sull'intero territorio nazionale, con una metodologia di calcolo omogenea, e porterà a 10 le classi energetiche riferite agli immobili

Attestato di prestazione energetica

Proprio con riferimento a tale attestato, lo studio del Notariato conferma che gli Ape redatti prima del decreto del Mise (in base alle regole in vigore fino al 1°/10/2015) manterranno comunque la loro validità e potranno essere allegati agli atti di vendita degli immobili.

L'Ape continuerà ad avere una validità decennale.

Sempre dalla data di entrata in vigore delle disposizioni ministeriali, l'Ape deve riportare – a pena di invalidità – alcune specifiche informazioni, finora non contemplate né da un punto di vista legislativo né regolamentare. Pertanto, dal mese di ottobre, l'allegazione di un Ape invalido ad un contratto di compravendita sarà punita analogamente alla sua mancata disponibilità (sanzione pecuniaria da 3mila a 18mila euro).

Un'altra novità prevista dal decreto Mise è che il soggetto incaricato di redigere l'Ape è obbligato ad effettuare almeno un sopralluogo nell'edificio.

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