Attenuanti generiche in considerazione delle disagiate condizioni di vita
Pubblicato il 11 giugno 2010
La Corte di cassazione, Sesta sezione penale, con sentenza n. 22212 del 10 giugno, ha confermato la decisione con cui i giudici dei gradi precedenti avevano concesso ad un uomo algerino, imputato per danneggiamento e resistenza a pubblico ufficiale, le attenuanti generiche in considerazione delle disagiate condizioni di vita in cui lo stesso versava.
La Procura di Torino aveva adito la Corte di legittimità sostenendo che il parametro utilizzato non era idoneo ad attenuare la portata dei reati contestati non potendo essere posto a sostegno della concessione della attenuanti generiche.
Di diverso avviso la Suprema corte secondo cui, per contro, le disagiate condizioni di vita hanno rilievo“sicuramente rientrante nella previsione dell'articolo 62 del Codice penale”.