Attenuante speciale ai pentiti applicata sulla pena finale
Pubblicato il 20 marzo 2010
Le Sezioni unite della Cassazione sono intervenute, con sentenza n. 10713 del 18 marzo, per spiegare la corretta applicazione della circostanza attenuante speciale della “dissociazione attuosa”, per come prevista dall’articolo 8 Decreto legge 13 maggio 1991 n. 152, convertito in legge 12 luglio 1991 n. 203, sottolineando come la stessa non vada controbilanciata nel giudizio tra altre circostanze ma vada applicata successivamente sul risultato della pena. Grazie a questa modalità – si legge nel testo della sentenza - la premialità viene coniugata con la personalizzazione e proporzionalità del trattamento sanzionatorio.