Astensione per il legale che ha curato la separazione consensuale

Pubblicato il 22 aprile 2014 La Corte di cassazione, con la sentenza n. 8057 del 7 aprile 2014, ha ribadito la legittimità della sanzione disciplinare impartita ad un avvocato che, dopo aver assistito congiuntamente i coniugi nel procedimento per separazione consensale, non si era astenuto dal prestare, in favore di uno di essi, la propria assistenza in controversie successive tra gli stessi.  

E' sufficiente anche un'attività di assistenza

Per la sanzionabilità della condotta – precisa la Corte - non è necessaria la dimostrazione del conferimento di un incarico formale essendo sufficiente che il professionista abbia svolto un'attività di assistenza.
Allegati
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

CCNL Metalmeccanica artigianato - Ipotesi di accordo del 19/11/2024

26/11/2024

Contrasto alla violenza nei confronti del personale sanitario: legge in GU

26/11/2024

Avvocati: area web in caso di notifica non effettuata per causa imputabile al destinatario

26/11/2024

Metalmeccanica artigianato. Rinnovo

26/11/2024

Testo unico rinnovabili 2024: via libera dal CdM

26/11/2024

Tabella Unica per i risarcimenti da sinistro: sì definitivo del Governo

26/11/2024

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy