Assunzione donne svantaggiate, esonero contributivo. Chiarimenti Inps

Pubblicato il 23 febbraio 2021

L’Inps, con la circolare n. 32 del 22 febbraio 2021, fornisce le prime istruzioni operative in merito all’esonero contributivo per le assunzioni di donne lavoratrici effettuate nel biennio 2021-2022, di cui alla Legge di bilancio 2021.

Ricevuta l’autorizzazione della Commissione europea, sarà emanato a cura dello stesso Istituto previdenziale un apposito messaggio con le indicazioni per la fruizione della misura, con particolare riguardo alle modalità di compilazione delle dichiarazioni contributive da parte dei datori di lavoro.

Assunzioni lavoratrici svantaggiate biennio 2021 - 2022, la normativa

La Legge n. 178/2020 ha previsto all’articolo 1, comma 16, che: “Per le assunzioni di donne lavoratrici effettuate nel biennio 2021-2022, in via sperimentale, l'esonero contributivo di cui all’articolo 4, commi da 9 a 11, della legge 28 giugno 2012, n. 92, è riconosciuto nella misura del 100 per cento nel limite massimo di importo pari a 6.000 euro annui”.

Al comma 17 è, invece, precisato che il riconoscimento dell’esonero è subordinato al requisito dell’incremento occupazionale netto, calcolato sulla base della differenza tra il numero dei lavoratori occupati rilevato in ciascun mese e il numero dei lavoratori mediamente occupati nei 12 mesi precedenti (per i dipendenti a tempo parziale, il calcolo è ponderato in base al rapporto tra le ore pattuite e il normale orario di lavoro a tempo pieno).

Il rimando esplicito all'articolo 4, commi da 9 a 11, della L. 92/2012, fa sì che l’esonero in oggetto non sia altro che un’estensione di quello disciplinato nella norma richiamata, seppur con delle specificazioni ulteriori:

Assunzioni lavoratrici svantaggiate biennio 2021 -2022, a chi spetta l’incentivo e categorie agevolate

Nella circolare n. 32/2021, l’Inps ricorda quali sono le categorie di donne che sono riconducibili alla nozione di “donne svantaggiate e per le quali spetta l’incentivo.

Si tratta, in particolare, di:

a) donne con almeno cinquant’anni di età e “disoccupate da oltre dodici mesi”;

b) “donne di qualsiasi età, residenti in regioni ammissibili ai finanziamenti nell'ambito deifondi strutturali dell'Unione europea prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi”.

c) donne di qualsiasi età che svolgono professioni o attività lavorative in settori economici caratterizzati da un’accentuata disparità occupazionale di genere e “prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi.

d) donne di qualsiasi età, ovunque residenti e prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno ventiquattro mesi”.

E’ evidente come ai fini del riconoscimento del beneficio dell’esonero contributivo sia richiesto:

Proprio sulla locuzione “privo di impiego” si sofferma l’Inps, ricordando come tale concetto sia stato definito dal Ministero del Lavoro con il DM 17 ottobre 2017, e si riferisce a coloro che negli ultimi 6 mesi non abbiano svolto rapporti di lavoro subordinato di durata pari o superiore a 6 mesi o che negli ultimi 6 mesi abbiano avuto rapporti di lavoro autonomo e parasubordinato con redditi che non superano i limiti di esenzione fiscale (4.800 euro per gli autonomi e 8.145 euro per i parasubordinati).

Il requisito deve sussistere alla data dell’evento per il quale si intende richiedere il beneficio. Pertanto, se si intende richiedere il beneficio per un’assunzione a tempo determinato, il requisito deve sussistere alla data di assunzione e non a quello della eventuale proroga o trasformazione del rapporto a tempo indeterminato. Se, invece, si intende richiedere il beneficio per una trasformazione a tempo indeterminato, senza avere richiesto lo stesso per la precedente assunzione a termine, il rispetto del requisito è richiesto alla data della trasformazione.

Possono accedere all’esonero contributivo tutti i datori di lavoro privati, anche non imprenditori, compresi i datori di lavoro del settore agricolo. Ne sono, invece, escluse le Pubbliche Amministrazioni, come per esempio: le Amministrazioni dello Stato, le Aziende ed Amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Città metropolitane e gli Istituti autonomi per case popolari.

Il beneficio consiste nell’esonero dal versamento del 100 per cento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, nel limite massimo di importo pari a 6.000 euro annui.

Assunzioni lavoratrici svantaggiate biennio 2021 -2022, rapporti di lavoro incentivati

La condizione per la fruizione dell’incentivo – come ricordato – è che le assunzioni in oggetto comportino un incremento occupazionale netto.

L’Inps, nella circolare n. 32/2021, fornisce, poi, una interpretazione estensiva e organica della norma, ammettendo che l’incentivo in esame spetta per:

A ciò, aggiunge che l’incentivo spetta anche:

L’esonero contributivo, invece, non spetta per i rapporti di lavoro intermittente; nelle ipotesi di instaurazione delle prestazioni di lavoro occasionale e per i rapporti di apprendistato e i contratti di lavoro domestico, in relazione ai quali il quadro normativo in vigore già prevede l’applicazione di aliquote previdenziali in misura ridotta rispetto a quella ordinaria.

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