Con due decreti ministeriali del 30 settembre 2021, pubblicati nella sezione Pubblicità legale del sito istituzionale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, sono stati adeguati gli importi:
Di entrambi i decreti verrà dato avviso nella Gazzetta Ufficiale.
I datori di lavoro, pubblici e privati, che occupano, su base nazionale, almeno 15 dipendenti sono obbligati a presentare il Prospetto informativo in cui è indicata la propria situazione occupazionale rispetto agli obblighi di assunzione di personale disabile e/o appartenente alle altre categorie protette (articolo 9, comma 6, della legge n. 68/1999).
La dichiarazione va trasmessa esclusivamente per via telematica entro il 31 gennaio di ogni anno, assumendo a riferimento, per l'indicazione dei dati e delle informazioni richieste, la situazione occupazionale al 31 dicembre dell'anno precedente, ma è obbligatoria solo in caso di cambiamenti nella situazione occupazionale tali da modificare l'obbligo o da incidere sul computo della quota di riserva.
Fino al 31 dicembre 2021, l’omessa trasmissione del prospetto informativo è punita con una sanzione amministrativa pari ad euro 635,11 euro, maggiorata di 30,76 euro per ogni giorno di ulteriore ritardo.
I predetti importi sono stati definiti più di dieci anni fa dal decreto ministeriale 15 dicembre 2010 e da allora non più adeguati nonostante il legislatore abbia espressamente prescritto un aggiornamento quinquennale delle sanzioni.
Ora, con decreto del 30 settembre 2021 n. 194, il Ministero del lavoro ne dispone l'adeguamento sulla base della variazione percentuale degli indici dei prezzi al consumo per famiglie di operai ed impiegati verificatasi nel periodo di riferimento gennaio 2010 - dicembre 2020, risultata pari a +10,6%.
Pertanto, a decorrere dal 1° gennaio 2022, gli importi delle sanzioni amministrative sono adeguati:
L'articolo 5, comma 3, della legge 12 marzo 1999, n. 68 dispone che i datori di lavoro privati e gli enti pubblici economici che, in ragione di speciali condizioni della loro attività, non possono occupare l'intera percentuale dei disabili (che si ricorda essere del 7% dei lavoratori occupati, se si occupano più di 50 dipendenti, di 2 lavoratori da 36 a 50 dipendenti e di un lavoratore da 15 a 35 dipendenti), possono essere parzialmente esonerati dagli obblighi assuntivi.
L'esonero parziale è ammesso a condizione che il datore di lavoro versi al Fondo regionale per l'occupazione dei disabili un contributo esonerativo per ogni giorno lavorativo per ciascun lavoratore con disabilita non occupato.
Il comma 3-bis dell'articolo 5 della legge n. 68 del 1999 prevede inoltre che i datori di lavoro privati e gli enti pubblici economici che occupano addetti impegnati in lavorazioni a rischio elevato (che comportano il pagamento di un tasso di premio ai fini INAIL pari o superiore al 60 per mille) possono autocertificare l'esonero dall'obbligo e sono tenuti a versare al Fondo per il diritto al lavoro dei disabili un contributo esonerativo per ogni giorno lavorativo per ciascun lavoratore con disabilità non occupato.
In entrambi i casi il contributo esonerativo da corrispondere al Fondo regionale per l’occupazione dei disabili è pari (fino al 31 dicembre 2021) a 30,64 euro, come stabilito dal decreto ministeriale 21 dicembre 2007 e dal decreto ministeriale 10 marzo 2016.
La somma dovuta a titolo di contributo esonerativo dagli obblighi assuntivi di soggetti disabili può essere maggiorata, a titolo di sanzione amministrativa, dal 5% al 24% su base annua in caso di omissione totale o parziale del versamento dei contributi.
L'adeguamento degli importi dei contributi e della maggiorazione va effettuata ogni 5 anni.
Il Ministero del lavoro, con il decreto del 30 settembre 2021, n. 193 ha adeguato a 39,21 euro l'importo del contributo esonerativo di cui all'articolo 5, commi 3 e 3-bis della legge 12 marzo 1999, n. 68 a decorrere dal 1° gennaio 2022.
L'adeguamento è stato operato secondo lo stesso criterio adottato dal decreto ministeriale 21 dicembre 2007, utilizzando la retribuzione media giornaliera lorda prevista dai vigenti contratti collettivi nazionali di lavoro del settore privato con riferimento al mese di dicembre 2020 (è stato pertanto considerato il 40% di 98,02 euro).
Resta invece invariata la maggiorazione del contributo esonerativo, perchè "il limite minimo del 5% e quello massimo del 24% su base annua, previsti dall'articolo 5, comma 5, della legge 12 marzo 1999, n. 68, risultano essere idonei a perseguire la finalità sanzionatoria prescritta dalla norma".
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