Assunzioni di donne per il 2021/2022, esonero al via

Pubblicato il 08 novembre 2021

Con il messaggio n. 3809 del 5 novembre 2021, l’INPS ha fornito le istruzioni operative relative alla fruizione dell’esonero per le assunzioni di donne lavoratrici effettuate nel biennio 2021-2022 (art. 1, co. da 16 a 19, della L. n. 178/2020), limitatamente alle assunzioni/trasformazioni effettuate nel periodo 1° gennaio 2021 – 31 dicembre 2021. Ai fini della preventiva comunicazione online finalizzata alla fruizione dell’incentivo, i datori di lavoro interessati potranno utilizzare il modulo “92-2012”, presente all’interno del “Cassetto previdenziale” del sito INPS, a partire dall’11 novembre 2021.

Si ricorda, al riguardo, che per ogni evento incentivabile (assunzione, proroga o trasformazione) è necessario provvedere alla compilazione di una singola comunicazione online. Inoltre, qualora tale modulistica online fosse già stata utilizzata ai fini della comunicazione della fruizione dell’incentivo pari al 50% dei contributi datoriali previsto dall’art. 4, co. da 8 a 11, della L. n. 92/2012, per le assunzioni/proroghe/trasformazioni effettuate nel corso del corrente anno, i datori di lavoro interessati non dovranno effettuare ulteriori adempimenti, in quanto la comunicazione precedentemente inoltrata all’Istituto risulterà valida ed efficace ai fini della fruizione dell’esonero in misura pari al 100%.

Decontribuzione donne, la norma

L’art. 1, co. 16, della L. n. 178/2020 (Legge di Bilancio 2021) ha stabilito che, per le assunzioni di donne lavoratrici effettuate nel biennio 2021-2022, l’esonero di cui all’art. 4, co. da 9 a 11, della L. n. 92/2021 è riconosciuto nella misura del 100%, nel limite massimo di importo pari a 6.000 euro annui.

L’esonero è riconosciuto a tutti i datori di lavoro privati, a prescindere dalla circostanza che assumano o meno la natura di imprenditore, ivi compresi i datori di lavoro del settore agricolo.

La misura in trattazione non si applica nei confronti della Pubblica Amministrazione. Inoltre, l’incentivo non può essere riconosciuto nei riguardi delle imprese del settore finanziario, in quanto non rientranti nell'ambito di applicazione della comunicazione C(2020) 1863 final del 19 marzo 2020, e successive modificazioni, recante “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell’attuale emergenza del COVID-19” (c.d. Temporary Framework).

L’esonero in trattazione è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente, nei limiti della contribuzione previdenziale dovuta e a condizione che, per gli altri esoneri di cui si intenda fruire, non sia espressamente previsto un divieto di cumulo con altri regimi.

Esonero assunzioni donne, il flusso Uniemens

I datori di lavoro autorizzati, che intendono fruire dell’esonero in commento, per le sole assunzioni/trasformazioni effettuate nel periodo “1° gennaio 2021 – 31 dicembre 2021”, potranno esporre, a partire dal flusso Uniemens del mese di competenza novembre 2021, le lavoratrici per le quali spetta l’esonero valorizzando secondo le consuete modalità l’elemento <Imponibile> e l’elemento <Contributo> della sezione <DenunciaIndividuale>.

In particolare, nell’elemento <Contributo> deve essere indicata la contribuzione dovuta calcolata sull’imponibile previdenziale del mese.

Per esporre il beneficio spettante dovranno essere valorizzati all’interno di <DenunciaIndividuale>, <DatiRetributivi>, l’elemento <InfoAggcausaliContrib> i seguenti elementi:

Ai fini della restituzione delle quote di esonero per le assunzioni di giovani di cui all’art. 1, co. 100, della L. n. 205/2017 (c.d. incentivo GECO), i datori di lavoro dovranno valorizzare:

Per la restituzione delle quote di esonero di cui all’articolo 4, commi da 8 a 11, alla legge n. 92/2012 i datori di lavoro dovranno valorizzare all’interno di <DenunciaIndividuale>, <DatiRetributivi>, <AltreADebito>, nell’elemento <CausaleADebito> il codice causale già in uso “M431”, avente il significato di “Restituzione contr. della legge n. 92/2012”, e nell’elemento <ImportoADebito>, l’importo da restituire.

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