Assunzioni congiunte in agricoltura. Anche l’INPS fornisce le sue istruzioni

Pubblicato il 18 maggio 2015 La questione attinente alla competenza degli adempimenti amministrativi per le assunzioni congiunte in agricoltura, dopo essere stata affrontata dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali con la nota n. 7671 del 6 maggio 2015, è stata ora analizzata dall’INPS con messaggio n. 3324 del 15 maggio 2015.

Ricorda l’Istituto che, a seguito dell’assunzione congiunta, il lavoratore instaura un rapporto di lavoro con una pluralità di datori, intesi come tali sia sotto il profilo formale che sotto quello sostanziale, e che:

- per i gruppi di impresa, le comunicazioni sono effettuate dall’impresa capogruppo;

- per le imprese riconducibili allo stesso proprietario, l’adempimento è posto a carico del medesimo proprietario;

- per le imprese riconducibili a soggetti legati tra loro da un vincolo di parentela o affinità entro il terzo grado e per quelle legate tra loro da un contratto di rete, le comunicazioni sono effettuate per il tramite di un soggetto individuato da uno specifico accordo o dal contratto di rete stesso quale incaricato tenuto alle comunicazioni di legge ("in tal caso, l’accordo è depositato presso le associazioni di categoria con modalità che ne garantiscano la data certa di sottoscrizione").

Conferma, quindi, l’Istituto che, al fine di garantire un uniforme svolgimento dell’attività di vigilanza e nell’ottica di una semplificazione degli adempimenti lavoristico/previdenziali, nonché per ragioni di uniformità con le indicazioni precedentemente fornite, si ritiene che gli ulteriori adempimenti connessi alla gestione dei rapporti di lavoro in argomento, tra i quali le scritturazioni sul L.U.L., l’elaborazione dei prospetti paga, l’invio dei modelli UNIEMENS, debbano essere effettuati dai medesimi soggetti individuati nel D.M. 27.3.2014.
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