Va escluso che la richiesta del datore di lavoro di sottoscrivere un verbale di conciliazione c.d. "tombale" come condizione per l'assunzione a termine, nonostante il diritto di precedenza maturato, possa costituire una discriminazione nell'accesso al lavoro.
Lo ha puntualizzato la Corte di cassazione nelle sentenza nn. 19188, 19190 e 19192 del 12 luglio 2024, occupandosi di tre ricorsi per regolamento di competenza presentati da altrettante lavoratrici contro una medesima Fondazione.
I Tribunali aditi in sede di merito avevano declinato la loro competenza territoriale a favore del Tribunale di Verona, sostenendo che la discriminazione lamentata fosse regolata dall'art. 38 del Decreto legislativo n. 198/2006, il quale attribuisce la competenza al tribunale del luogo dove è avvenuto il comportamento discriminatorio.
La Corte di cassazione ha escluso che la condotta della Fondazione potesse rappresentare una forma di discriminazione, né per genere né per convinzioni personali.
Non era ravvisabile, infatti:
Per gli Ermellini, in altri termini, il rifiuto delle lavoratrici di accettare la condizione imposta non costituiva di per sé una manifestazione di convinzione personale o un'adesione a un sistema valoriale che potesse essere considerato discriminatorio.
Del resto, non erano state allegate manifestazioni di convincimenti morali, filosofici, sociali e, più in genere, scelte riferibili alla sfera intima della coscienza individuale delle lavoratrici, che avessero influenzato la condotta datoriale.
Piuttosto, era stata dedotta l’illegittima apposizione di una condizione sospensiva alla stipulazione di un contratto a termine, prospettazione che non configurava un profilo discriminatorio, ossia una ingiustificata differenza di trattamento dovuta ad un determinato fattore tipizzato dalla legge.
Escluso, quindi, che si fosse in presenza di una condotta discriminatoria, gli Ermellini hanno considerato che le disposizioni normative da applicare ai fini dell’individuazione del giudice competente per territorio andassero rinvenute nell’art. 413 e seguenti del Codice di procedura civile.
Articolo, questo, che detta una serie di fori speciali (concorrenti e alternativi) tra i quali, in ogni caso, non è annoverato il foro del domicilio del lavoratore.
In conclusione, è stata affermata la competenza territoriale del Tribunale di Verona.
La Corte di cassazione, quindi, ha rigettato i ricorsi delle lavoratrici, confermando la decisione di proseguire il processo presso il Tribunale di Verona e fissando un termine di tre mesi per la riassunzione della causa.
In definitiva, la Corte di legittimità ha escluso che rivesta i connotati propri di una forma di discriminazione la condotta del datore di lavoro che condizioni l'assunzione a termine del lavoratore alla preventiva sottoscrizione di una conciliazione transattiva con rinuncia di ogni contenzioso.
Sintesi del Caso | Tre lavoratrici hanno contestato la richiesta di sottoscrivere un verbale di conciliazione "tombale" come condizione per l'assunzione a termine, nonostante avessero maturato un diritto di precedenza. |
Questioni Dibattute | Se la richiesta del datore di lavoro di sottoscrivere una conciliazione "tombale" come condizione per l'assunzione costituisca una discriminazione nell'accesso al lavoro. |
Soluzione della Corte di cassazione | La Corte di Cassazione ha escluso che la richiesta del datore di lavoro configuri una discriminazione, né per genere né per convinzioni personali, confermando la competenza territoriale del Tribunale di Verona. |
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