Assunzioni a tempo indeterminato. Esonero contributi da Stabilità 2015
Pubblicato il 05 febbraio 2015
La
Legge di Stabilità 2015 (
Legge n. 190 del 23 dicembre 2014, art. 1, commi 118 e segg.) ha introdotto l’
esonero dei contributi previdenziali, in favore delle assunzioni a tempo
indeterminato effettuate,
dall’1 gennaio 2015 al 31 dicembre 2015, dai datori di lavoro imprenditori e non (studi professionali compresi), per un periodo massimo di
trentasei mesi e nel
limite di 8.060 euro su base annua.
La
circolare INPS n. 17 del 29 gennaio 2015, nel fornire le prime istruzioni, ha chiarito che si tratta di un “
incentivo all’occupazione” che, però, non è idoneo a determinare un vantaggio a favore di talune imprese o settori produttivi o aree geografiche del territorio nazionale, per cui si ritiene non sia inquadrabile tra i c.d. “
aiuti di Stato”.
Rapporti incentivati ed esclusioni
La citata circolare INPS n. 17/2015 chiarisce, inoltre, che potranno fruire dell’incentivo in questione i datori di lavoro che assumeranno a tempo indeterminato:
- lavoratori part-time;
- lavoratori assunti con contratto di lavoro ripartito, o job sharing, a tempo indeterminato, purché le condizioni per le condizioni per l’applicazione dell’esonero siano possedute da ambedue i coobbligati;
- dirigenti;
- soci lavoratori di cooperative;
- disabili.
Al contrario, il datore di lavoro non potrà fruire dell’incentivo per le assunzioni con contratto di:
- apprendistato;
- lavoro domestico;
- lavoro intermittente, o a chiamata, a tempo indeterminato.
Tuttavia, si sottolinea che - mentre l’esclusione dell’apprendistato e del lavoro domestico è esplicitamente stabilita dal Legislatore - l’esclusione del lavoro intermittente a tempo indeterminato dai contratti incentivabili è frutto di una
scelta operata dall’Istituto, che ritiene che tale tipologia contrattuale non sia per sua natura caratterizzata dai requisiti di stabilità della prestazione lavorativa, richiesti dal Legislatore.
Le condizioni per il diritto all’esonero
Sempre la circolare INPS n. 17/2015, specifica che l’esonero contributivo non spetta ove ricorra una delle seguenti condizioni:
- l’assunzione violi il diritto di precedenza, fissato dalla legge o dal contratto collettivo di lavoro;
- il datore di lavoro sia interessato da sospensioni dal lavoro con interventi di integrazione salariale straordinaria e/o in deroga;
- l’assunzione riguardi lavoratori licenziati, nei sei mesi precedenti, da un datore di lavoro che, alla data del licenziamento, presentava elementi di relazione con il datore di lavoro che assume, sotto il profilo della sostanziale coincidenza degli assetti proprietari ovvero della sussistenza di rapporti di controllo o collegamento;
- invio in ritardo della c.d. comunicazione obbligatoria di assunzione.
Tuttavia, per l’Istituto si deve ritenere che le assunzioni con contratto di lavoro a tempo indeterminato fruiscano dell’esonero contributivo di cui alla Legge di Stabilità 2015, a prescindere dalla circostanza che costituiscano attuazione di un obbligo stabilito da norme di legge o di contratto collettivo di lavoro e quindi anche nel caso in cui l’assunzione sia conseguenza di un
diritto di precedenza.
Per quanto concerne i
contratti a termine, l’INPS ritiene che l’incentivo spetti anche in caso di trasformazione di un rapporto di lavoro a termine in un rapporto a tempo indeterminato.
Inoltre, la fruizione dell’esonero contributivo è subordinata al rispetto, da parte del datore di lavoro, delle condizioni fissate dall’art. 1, commi 1175 e 1176, della Legge n. 296/2006, ovvero:
-
regolarità degli obblighi di contribuzione previdenziale e assenza delle violazioni delle norme fondamentali a tutela delle condizioni di lavoro;
-
rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali, laddove sottoscritti, stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.
Infine, per quanto concerne i vincoli introdotti dalla Legge di Stabilità 2015, la fruizione del diritto all’esonero contributivo triennale è subordinata alla sussistenza, alla data dell’assunzione, delle seguenti condizioni:
- il lavoratore, nel corso dei sei mesi precedenti l’assunzione, non risulti occupato, presso qualsiasi datore di lavoro, in forza di un contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato (anche in questo caso, seguendo - pur se al contrario - lo stesso ragionamento logico fatto a proposito dell’esclusione dall’incentivo dei contratti a chiamata, l’Istituto ritiene che la sussistenza di un rapporto di lavoro intermittente a tempo indeterminato nell’arco dei sei mesi precedenti la data di assunzione non costituisca condizione ostativa per il diritto all’esonero);
- il lavoratore, nel corso del trimestre 1.10.2014-31.12.2014, non abbia avuto rapporti di lavoro a tempo indeterminato con il datore di lavoro richiedente l’incentivo ovvero con società da questi controllate o a questi collegate ai sensi dell’art. 2359 c.c., nonché facenti capo, ancorché per interposta persona, al datore di lavoro medesimo;
- il lavoratore non deve avere avuto un precedente rapporto di lavoro agevolato, ai sensi della Legge di Stabilità 2015, con lo stesso datore di lavoro che assume.
L’incentivo
L’esonero contributivo è pari ai contributi previdenziali a carico del datore di lavoro, con
eccezione de:
- i premi ed i contributi dovuti all’INAIL;
- il contributo, ove dovuto, al “fondo per l’erogazione ai lavoratori dipendenti del settore privato dei TFR di cui all’art. 2120 del c.c.”;
- il contributo, ove dovuto, ai fondi di cui all’art. 3, commi 3, 14 e 19, Legge n. 92/2012.
La durata del predetto esonero contributivo decorre dalla data di assunzione del lavoratore, che deve intervenire entro il 31 dicembre 2015 e non può comunque essere superiore alla misura massima di 8.060,00 euro su base annua.
Anche ora l’INPS, con la sua circolare, mette un paletto non previsto dalla norma, prevedendo che, in relazione ai
rapporti di lavoro part-time (di tipo orizzontale, verticale ovvero misto), la misura della predetta soglia massima vada adeguata in diminuzione sulla base della durata dello specifico orario ridotto di lavoro, in rapporto a quella ordinaria stabilita dalla legge ovvero dai contratti collettivi di lavoro.
Analoga operazione di adeguamento si deve effettuare in relazione ai contratti di lavoro ripartito sulla base della durata effettiva delle prestazioni rese da ognuno dei due lavoratori coobbligati in rapporto a quella ordinaria stabilita dalla legge, ovvero dai contratti collettivi di lavoro.
Inoltre, allo scopo di agevolare l’applicazione dell’incentivo, l’Istituto ha deciso che la soglia massima di esonero contributivo vada riferita al
periodo di paga mensile e sia pari a euro 671,66 (€ 8.060,00/12), fermo restando che, per rapporti di lavoro instaurati ovvero risolti nel corso del mese, detta soglia va riproporzionata assumendo a riferimento la misura di euro 22,08 (€ 8.060,00/365 gg.) per ogni giorno di fruizione dell’esonero contributivo.
Inoltre, qualora i contributi di un determinato mese siano inferiori ad € 671,66, la parte residua potrà essere fruita in mesi successivi in cui la soglia venga superata, per cui la contribuzione eccedente la soglia mensile potrà formare comunque oggetto di esonero nel corso di ogni anno solare del rapporto agevolato, nel rispetto della soglia massima pari a euro 8.060,00 su base annua.
Certo è che sarebbe stato più semplice prevedere un contatore fino all'esaurimento della somma massima di incentivo spettante. |
Ad ogni modo, l’Istituto dovrà emanare istruzioni per la fruizione della misura di legge, con particolare riguardo alle modalità di compilazione delle dichiarazioni contributive da parte dei datori di lavoro.
Cumulabilità con altri incentivi
Chiarisce, infine, la circolare INPS che l’incentivo in questione non è cumulabile con l’incentivo per l’assunzione di lavoratori con più di 50 anni di età, disoccupati da oltre dodici mesi e di donne prive di impiego regolarmente retribuito da almeno ventiquattro mesi ovvero prive di impiego da almeno sei mesi e appartenenti a particolari aree, di cui all’art. 4, commi 8 e segg., della Legge n. 92/2012.
Lo stesso è, invece,
cumulabile con gli incentivi che assumono natura economica, fra i quali:
- l’incentivo per l’assunzione dei lavoratori disabili (art. 13, Legge n. 68/1999);
- l’incentivo per l’assunzione di giovani genitori (Decreto del Ministro della Gioventù 19 novembre 2010);
- l’incentivo all’assunzione di beneficiari del trattamento ASpI;
- l’incentivo inerente il “Programma Garanzia Giovani”;
- l’incentivo per l’assunzione di giovani lavoratori agricoli (art. 5 D.L. 91/2014).
Per quanto concerne, invece, l’incentivo per l’assunzione a tempo indeterminato di giovani entro i 29 anni di età (art. 1, D.L. n. 76/2013), la cumulabilità con l’esonero contributivo triennale della Legge di stabilità 2015 è ammessa in misura limitata.
In relazione agli incentivi per l’assunzione di lavoratori iscritti nelle liste di mobilità ex art. 6, Legge n. 223/1991, risulta cumulabile con l’esonero contributivo in questione, esclusivamente il contributo di cui al comma 4 dell’art. 8 della citata legge.
Quadro delle norme
Art. 2120 c.c.
Art. 2359 c.c.
Legge n. 223/1991, art. 6 e art. 8, comma 4
Legge n. 68/1999, art. 13
Legge n. 296/2006, art. 1, commi 1175 e 1176
Legge n. 92/2012, art. 3, commi 3, 14, 19 e art. 4, commi 8 e segg.
D.L. n. 76/2013, art. 1
D.L. 91/2014, art. 5
Legge n. 190 del 23 dicembre 2014, art. 1, commi 118 e segg.
DM 19 novembre 2010
INPS, circolare n. 17 del 29 gennaio 2015