La legge di Bilancio 2021, art. 1 commi da 16 a 19, prevede la decontribuzione al 100% per i datori di lavoro che assumono donne disoccupate o prive di un lavoro regolarmente retribuito. L’effetto attrattivo del nuovo incentivo però si può ritenere considerevolmente ridotto alla luce di alcune importanti esclusioni. Vediamo quali.
La legge di Bilancio 2021 (art. 1, comma 16, legge n. 178/2020), con l'obiettivo di sostenere l'occupazione femminile duramente colpita dall'emergenza Covid-19, raddoppia - in via sperimentale per gli anni 2021 e 2022 e limitatamente alle assunzioni di donne - la misura dello sgravio di cui all'articolo 4 della legge Fornero (legge 28 giugno 2012, n. 92), fissando un limite annuo massimo di fruizione.
Più nel dettaglio, la Manovra finanziaria richiama i commi da 9 a 11 dell'art. 4 della medesima legge, escludendo di fatto il comma 8 che dispone in relazione alle assunzioni effettuate con contratto di lavoro a tempo determinato (anche in somministrazione) di lavoratori di età non inferiore a 50 anni, disoccupati da oltre 12 mesi.
Ne emerge pertanto il seguente assetto normativo per il biennio 2021-2022.
Viene riconosciuto lo sgravio totale esclusivamente per l'assunzione con contratto di lavoro a tempo indeterminato nonchè per le trasformazioni a tempo indeterminato di contratto di lavoro dipendente a tempo determinato, anche in somministrazione, di donne lavoratrici over 50 disoccupate da oltre 12 mesi.
Nel primo caso (assunzione effettuata con contratto di lavoro a tempo indeterminato) la riduzione dei contributi spetta per un periodo di 18 mesi dalla data di assunzione; nel secondo caso (trasformazione a tempo indeterminato) la riduzione è applicabile fino al diciottesimo mese dalla data di assunzione con il contratto a termine poi stabilizzato.
L'esonero contributivo è ammesso fino al limite massimo di importo pari a € 6.000 annui.
Per l'assunzione con contratto di lavoro a termine, anche in somministrazione (non oggetto di specifico richiamo nel comma 16, dell'art. 1 della legge di Bilancio 2021) resta invece invariata la percentuale strutturale di riduzione contributiva del 50% dei contributi a carico del datore di lavoro e per la durata massima di 12 mesi e senza un tetto annuo di fruizione.
In caso di assunzione a scopo di somministrazione, l’incentivo spetta all’agenzia di somministrazione sia per le assunzioni a tempo indeterminato che determinato.
Viene inoltre prevista la decontribuzione totale fino al limite massimo di importo pari a € 6.000 annui per i datori di lavoro che assumono a tempo indeterminato (o trasformano a tempo indeterminato un precedente contratto a termine, anche in somministrazione) donne prive di un lavoro regolarmente retribuito:
In caso di assunzione a tempo indeterminato la riduzione spetta per 18 mesi. Se il rapporto viene trasformato a tempo indeterminato la riduzione è riconosciuta per complessivi 18 mesi.
Anche in questo caso all'assunzione con contratto a tempo determinato (anche in somministrazione) viene applicata la percentuale strutturale di riduzione del 50% dei contributi a carico del datore di lavoro fino a 12 mesi.
In mancanza di diversa disposizione al riguardo, la riduzione resta applicabile anche ai premi Inail (INAIL, circolare 2/05/2014, n. 28).
Si evidenzia infine che, mutuando quanto rilevato dall'INPS in precedenti documenti di prassi (circolare 24/07/2013, n. 111), l’incentivo spetta anche in caso di part-time e per i rapporti di lavoro subordinato instaurati in attuazione del vincolo associativo stretto con una cooperativa di lavoro. Ma, sul punto, si attendono gli opportuni chiarimenti nella circolare INPS di prossima emanazione.
Si infine ricorda che:
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