Assunzione di detenuti o internati, istruzioni per la fruizione dei benefici contributivi

Pubblicato il 19 febbraio 2019

Agevolate le assunzioni di persone detenute o internate. I datori di lavoro, infatti, possono usufruire di uno sgravio contributivo pari al 95% dell’aliquota contributiva complessivamente dovuta (quota a carico del datore di lavoro e del lavoratore), calcolata sulla retribuzione corrisposta al lavoratore. La durata del beneficio spetta per l’intero arco temporale del rapporto e fintanto che i lavoratori si trovano nella condizione di detenuti e internati. Per l’ammissione al beneficio, occorre compilare online il modulo “DETI”, sul sito dell’INPS, nella sezione “DiResCo - Dichiarazioni di Responsabilità del Contribuente (Portale delle Agevolazioni)”.

A darne notizia è l’INPS, con la Circolare 27 del 15 febbraio 2019, che recepisce le modifiche introdotte in materia dal D.I. 24 luglio 2014, n. 148.

Assunzione di detenuti o internati, datori di lavoro interessati

L’assunzione agevolata riguarda:

Assunzione di detenuti o internati, lavoratori interessati

Il beneficio contributivo è valevole nell’ipotesi di assunzione di:

Assunzione di detenuti o internati, rapporti agevolati

Lo sgravio contributivo spetta per le assunzioni con:

Non è invece possibile riconoscere il beneficio in trattazione per i rapporti di lavoro domestico.

Assunzione di detenuti o internati, misura e durata

La misura dell’agevolazione, modificata dall’art. 8, co. 1 del D.I. n. 148/2014, è pari al 95% dell’aliquota contributiva complessivamente dovuta (quota a carico del datore di lavoro e del lavoratore), calcolata sulla retribuzione corrisposta al lavoratore.

Ai fini della determinazione dello sgravio, l’agevolazione non trova applicazione sul contributo dello 0,30% previsto dall’art. 25, co. 4, della L. 21 dicembre 1978, n. 845 (integrativo NASpI), destinabile al finanziamento dei fondi interprofessionali per la formazione continua. Inoltre, il beneficio deve essere determinato al netto delle misure compensative eventualmente spettanti.

Il beneficio spetta per la durata del rapporto e fintanto che i lavoratori si trovano nella condizione di detenuti e internati.

Assunzione di detenuti o internati, condizioni si spettanza

L’agevolazione contributiva è subordinata alla regolarità prevista dall’art. 1, co. 1175 e 1176, della L. 27 dicembre 2006, n. 296, inerente le seguenti condizioni:

Assunzione di detenuti o internati, modalità d’invio delle domande

Ai fini dell’ammissione allo sgravio contributivo, il procedimento si diversifica a seconda che si tratti di:

  1. recupero del beneficio per periodi pregressi dal 2013 al 2018;
  2. ovvero, richieste di beneficio per l’anno corrente e successivi.

Nel primo caso, il datore di lavoro, per ogni rapporto di lavoro instaurato, deve inoltrare all’INPS una domanda di ammissione allo sgravio, indicando:

La domanda deve essere inoltrata esclusivamente utilizzando il modulo online “DETI-arr”, all’interno dell’applicazione “DiResCo - Dichiarazioni di Responsabilità del Contribuente (Portale delle Agevolazioni)”, sul sito internet www.inps.it.  Le domande potranno essere trasmesse a decorrere dal 15 febbraio 2019. Entro il 13 marzo 2019, verrà effettuata un’elaborazione cumulativa delle richieste di riconoscimento delle agevolazioni inviate.

Per ottenere, invece, il beneficio per l’anno corrente o nei successivi, bisogna utilizzare il modulo di istanza online “DETI”, disponibile sempre all’interno dell’applicazione “DiResCo - Dichiarazioni di Responsabilità del Contribuente (Portale delle Agevolazioni)”. Nel modulo sarà necessario indicare i seguenti dati:

In quest’ultimo caso, le agevolazioni saranno riconosciute in ordine cronologico d’invio delle domande. Inoltre, a decorrere dall’annualità 2019, i datori di lavoro dovranno presentare ogni anno apposita istanza all’Istituto, anche in relazione a rapporti di lavoro e lavoratori per i quali siano già stati autorizzati con riferimento ad anni precedenti.

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