Assunzione con “Garanzia Giovani”, quando spetta?

Pubblicato il 16 settembre 2019

È possibile assumere con l’incentivo “Garanzia Giovani” (cd. “incentivo NEET”) in caso di stipula di contratto di lavoro a tempo indeterminato con un lavoratore in possesso dei requisiti soggettivi propri ma che abbia già avuto un rapporto di lavoro a tempo determinato di durata superiore ai sei mesi con la stessa azienda (scaduto nei dodici mesi precedenti la stipula del contratto a tempo indeterminato)?

A questo interrogativo ha risposto la Fondazione Studi Consulenti del Lavoro, con una notizia pubblicata il 13 settembre 2019.

Assunzione con “Garanzia Giovani”, soggetti interessati

Possono accedere all’ ”incentivo NEET” tutti i datori di lavoro privati, anche non imprenditori, che, senza esservi tenuti, assumano giovani aderenti al Programma “Garanzia Giovani”.

Pertanto, l’agevolazione contributiva può essere legittimamente riconosciuta solo laddove l’assunzione sia una libera scelta del datore di lavoro. Contrariamente, l’agevolazione non spetta se l’assunzione costituisce attuazione di un obbligo preesistente, stabilito da norme di legge o della contrattazione collettiva, anche nel caso in cui il lavoratore avente diritto all’assunzione viene utilizzato mediante contratto di somministrazione (art. 31, co. 1, lett. a), D.Lgs. n. 150/2015).

Assunzione con “Garanzia Giovani”, casi di esclusione dell’incentivo

Con specifico riferimento agli obblighi di assunzione, si riportano, a titolo esemplificativo, come già illustrato nella circolare INPS n. 48/2018, le seguenti ipotesi in cui non si ha diritto al riconoscimento dell’incentivo in quanto l’assunzione è effettuata in attuazione di un obbligo:

Assunzione con “Garanzia Giovani”, rispetto del diritto di precedenza

In risposta al quesito posto, gli esperti della Fondazione Studi CdL affermano innanzitutto che il diritto di precedenza può essere esercitato a condizione che il lavoratore manifesti la propria volontà alla riassunzione entro sei mesi dalla data di cessazione del rapporto di lavoro (tre mesi nel caso di rapporti stagionali). La manifestazione di volontà, effettuata entro sei mesi dalla cessazione del precedente rapporto, comporta, infatti, la nascita del diritto alla riassunzione, diritto che rimane fermo per dodici mesi dalla data della precedente cessazione.

Pertanto:

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