Assonime. Ultimi chiarimenti per la corretta deducibilità delle perdite su crediti di importo modesto

Pubblicato il 14 maggio 2013 Assonime, con la circolare n. 15 del 13 maggio 2013, effettua una prima valutazione delle modifiche al regime fiscale delle sopravvenienze attive e delle perdite su crediti introdotte dal DL n. 83/2012, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012 n. 134.

Lo scopo è quello di offrire ulteriori soluzioni interpretative di alcuni dubbi lasciati irrisolti dal testo normativo, in attesa di ulteriori precisazioni sia da parte dell’Agenzia dell’Entrate che dello stesso legislatore.

In vista della ormai imminente stagione delle dichiarazioni dei redditi 2013, le società che devono effettuare i calcoli relativi all’Ires da versare a giugno si trovano ad affrontare alcuni aspetti critici riguardanti appunto il capitolo delle deduzioni, soprattutto con riferimento alla fattispecie della deducibilità delle perdite su crediti, alla luce delle novità legislative sopra richiamate.

Il novellato quadro normativo prevede delle deduzioni più ampie, al fine di evitare rischi di future contestazioni a carico delle stesse imprese.

In quest’ambito, l’Associazione si sofferma sui crediti di importo modesto (vale a dire non superiori a 5mila euro per le imprese di più grandi dimensioni e a 2,5mila euro per quelle più piccole) che possono essere stralciati quando sono decorsi 6 mesi dalla loro scadenza.

Sulla esatta individuazione del valore di tali crediti sorgono però spesso dei dubbi, che Assonime ha cercato di chiarire ricordando che a tal fine occorre prendere in considerazione il valore nominale del credito oppure il corrispettivo pagato nel caso in cui il credito sia stato acquisito per effetto di atti traslativi. Si specifica, inoltre, che il credito va computato al lordo dell’Iva oggetto di rivalsa e senza tener conto degli interessi di mora addebitati in caso di inadempimento, dal momento che quest’ultimi, ai fini fiscali, rilevano solo al momento del loro incasso. Analogamente, non dovrebbero concorrere alla quantificazione del valore del credito gli oneri accessori.

Per quanto riguarda, poi, la deducibilità delle perdite su crediti diversi di modesto importo, scaduti da oltre sei mesi, ma accesi verso lo stesso debitore, il dubbio che spesso sorge è quello di decidere qual è l’importo del credito da confrontare con la soglia: se considerare il credito totale oppure ogni singola partita.

Assonime, ricalcando l’orientamento normativo, ritiene utile far riferimento sempre alla singola prestazione periodica anche se è ricompresa all’interno di un rapporto contrattuale più complesso, dal momento che questa soluzione consente di meglio verificare il mantenimento del requisito quantitativo con quello della scadenza del credito.
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