Con la circolare n. 2/2018, Assonime commenta le indicazioni fornite dall'Agenzia delle Entrate - risoluzione n. 4/E/2018 - circa le modalità di compilazione dei modelli dichiarativi Ires ed Irap (Redditi SC 2017 e IRAP 2017) per le imprese che intendano optare per il regime di cui all'art. 168 ter TUIR (cd. branch exemption) già a partire dal periodo di imposta 2016.
Proprio l'associazione ha sollevato la richiesta di chiarimenti, oggetto dell'istanza che ha trovato risposta nella risoluzione in argomento, in merito al disallineamento tra modello Irap 2017 e istruzioni per la fruizione già dal 2016.
In merito, dalle indicazioni dell'Agenzia si evince che, a differenza di quanto avviene in ambito Ires, ai fini Irap l'impresa residente non deve compilare il quadro IS sez. II, poiché è riservato alle stabili organizzazioni estranee al regime di branch exemption e per le quali continuano a valere i criteri di determinazione forfettaria del rispettivo valore della produzione. Dunque, dalla stessa dovrà essere compilato solo il quadro IC relativo all'azienda nel suo complesso.
Quanto alla non applicazione delle sanzioni alle correzioni dichiarative entro il 29 gennaio 2018 (nell'ipotesi in cui le dichiarazioni presentate dalle imprese non siano già adeguate), Assonime ritiene che ci siano i presupposti per chiedere lo stesso trattamento anche per le rettifiche effettuate successivamente a tale data. In ogni caso nella circolare si invitano le aziende a rimediare ad eventuali errori entro tale data.
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