Assonime sull’attività di revisione legale. Obblighi di comunicazione per la cessazione anticipata

Pubblicato il 21 giugno 2013 Oggetto della circolare n. 19 del 20 giugno 2013, a firma di Assonime, è il Regolamento 28 dicembre 2012, n. 261, del Ministero dell’Economia e delle Finanze, che illustra i casi e le modalità di giusta causa di revoca, di dimissioni e di risoluzione consensuale dell’incarico di revisione legale, in attuazione del Testo unico sulla revisione legale.

Nel documento vengono passate in rassegna le tre ipotesi di cessazione anticipata del rapporto di revisione, alla luce del Dlgs n. 39/2010 e del relativo decreto di attuazione.

Nello specifico, vengono analizzati gli obblighi di comunicazione a cui è tenuta sia la società sottoposta a revisione o, in sua sostituzione, l’organo di controllo, sia il revisore, o società di revisione, in tutti i casi in cui è messa in atto una cessazione anticipata dell’attività.

In tutte queste circostanze, si ribadisce come sia la società sottoposta a revisione che il revisore o società di revisione debbano informare tempestivamente il Mef e, nel caso degli enti di interesse pubblico, la Consob.

Relativamente alle due tipologie di enti (di interesse pubblico e diversi da quelli di interesse pubblico) gli obblighi di comunicazione sono analoghi, risultando necessario in entrambi i casi l’obbligo di informazione tempestiva dell’avvenuta cessazione dell’attività con trasmissione di tutta la documentazione nonchè relativa comunicazione delle motivazioni che hanno portato alla cessazione anticipata. A tutto ciò, ora Assonime aggiunge che, con riferimento agli enti di interesse pubblico, trova posto un’interpretazione estensiva della norma, per cui l'obbligo di comunicazione della cessazione anticipata del rapporto da parte delle società/enti di interesse pubblico deve essere assolto non solo nei confronti della Consob, ma anche a favore della Rgs.
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