Assonime sulla fiscalità delle imprese IAS e OIC adopter

Pubblicato il 07 marzo 2018

Assonime, con la circolare n. 8/2018 del 6 marzo, illustra le novità per le imprese IAS e OIC adopter alla luce della correzione della normativa attuata da due decreti ministeriali di revisione e di coordinamento.

Proprio i provvedimenti del 3 agosto 2017 e del 10 gennaio 2018 hanno, infatti, introdotto disposizioni di revisione delle norme che regolano la fiscalità delle suddette imprese IAS adopter e di coordinamento con il nuovo principio di derivazione rafforzata vigente per le imprese OIC.

Con la nuova circolare, Assonime si sofferma sulle tematiche interpretative e applicative più rilevanti sia per le imprese IAS adopter che per le imprese OIC, evidenziando gli aspetti ancora controversi.

Nella circolare si sottolinea come le nuove disposizioni abbiano una valenza trasversale e come, al contempo, si propongano di chiarire i limiti di rilevanza fiscale dei criteri di qualificazione, imputazione temporale e classificazione, previsti dai principi contabili di riferimento e adottati in sede di redazione del bilancio d’esercizio.

Principio di prevalenza della sostanza sulla forma

Con l’entrata in vigore del Dlgs n. 139/2015 sono stati introdotti nel nostro ordinamento nuovi principi di redazione e nuovi criteri di valutazione derivanti da logiche Ias/Ifrs, che hanno messo in crisi le disposizioni tributarie basate su logiche giuridiche e formali e principalmente sul criterio del costo. A questo punto, il Legislatore, con il Dl n. 244/2016, ha esteso la cosiddetta “derivazione rafforzata” prevista per gli Ias adopter anche alle imprese che redigono i conti annuali secondo i principi contabili nazionali.

Uno degli aspetti più controversi della materia è sempre stato quello inerente all’applicazione della disposizione del Codice civile che, in materia di formazione dei bilanci, prescrive di rilevare e presentare le voci tenendo conto della sostanza dell'operazione o del contratto.

Tale principio di prevalenza della sostanza sulla forma, però, secondo Assonime genera molta incertezza nella sua applicazione pratica: da una parte, vi è la tesi secondo la quale il redattore del bilancio dovrebbe dare attuazione alla previsione "anche al di là e a prescindere dal contenuto dei principi contabili nazionali"; dall’altra, invece, l’opinione secondo la quale l'operatività dello stesso principio dovrebbe essere limitata, per garantire certezza e comparabilità dei rendiconti, alle sole fattispecie espressamente previste dai principi contabili nazionali.

Assonime, al riguardo, pur auspicando che una soluzione alla questione possa essere raggiunta con l'atteso Oic 11, che dovrebbe sposare una tesi intermedia, ribadisce il principio della prevalenza della sostanza sulla forma, riconoscendone però una applicazione non libera, almeno da un punto di vista tributario.

Infatti, secondo l’Associazione fra le società per azioni italiane, il problema non si pone sul piano fiscale in quanto, secondo la logica prevista dal decreto ministeriale di revisione del 3 agosto 2017, il principio di prevalenza della sostanza sulla forma rileva fiscalmente solo quando le soluzioni contabili adottate sono conformi a quanto espressamente previsto dai principi contabili nazionali.

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