Assonime sulla disciplina Iva dei contratti derivati

Pubblicato il 16 febbraio 2022

Assonime con la circolare n. 6 del 15 febbraio 2022 commenta la risoluzione n. 1 del 3 gennaio 2022, con la quale l'Agenzia delle Entrate ha preso posizione su una importante questione concernente il trattamento, ai fini dell’IVA, dei differenziali monetari da liquidare in esecuzione di contratti relativi a strumenti finanziari derivati legati alla variazione del prezzo dell'energia elettrica, affermando, in particolare, che tali differenziali costituiscono il corrispettivo, e quindi la base imponibile, di un’operazione esente.

Assonime non concorda con la posizione assunta dall’Amministrazione finanziaria, ribadendo nuovamente che i differenziali sui derivati non costituiscono mai corrispettivo rilevante ai fini dell’imposta.

Secondo l’Associazione, infatti, la soluzione proposta dal Fisco produrrebbe degli effetti distorsivi con riferimento al diritto alla detrazione del soggetto che riceve le suddette somme, impattando in maniera diversa sul pro-rata a seconda che trattasi di debitore stabilito in Italia o altro Paese Ue, piuttosto che in un Paese terzo, nei cui confronti spetta la non imponibilità in luogo dell’esenzione.

Oltre alle considerazioni in termini di detrazione, Assonime critica anche l’equiparazione dei contratti derivati ai contratti di «pronti contro termine» che viene fatta automaticamente dall’Agenzia, la quale sembra proprio non tener conto che si tratta di due tipologie contrattuali differenti, tanto che le implicazioni, ai fini Iva, che valgono per le operazioni dipendenti da contratti pronti contro termine, da intendersi unitariamente come «prestazioni di servizi di finanziamento, aventi per base imponibile la differenza tra il corrispettivo a termine e quello a pronti», non valgono in alcun modo per i contratti derivati.

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