Assonime, con la circolare n. 7 del 30 marzo 2021, commenta la disciplina di conversione delle imposte anticipate in crediti di imposta, come rivista dall'art. 55 del DL n. 18 del 2020 (cd. decreto Cura Italia), che ha ad oggetto le imposte anticipate relative alle perdite e alle eccedenze ACE riportate a nuovo.
La misura è stata introdotta per contrastare gli effetti della pandemia da Covid-19: le DTA (“Deferred Tax Assets”), convertite in crediti di imposta, possono senza limiti di importo essere:
utilizzate in compensazione con altri tributi e contributi nel modello F24;
cedute ai sensi degli articoli 43-bis e 43-ter del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602;
chieste a rimborso.
Inoltre, le attività fiscali per le quali è consentita la trasformazione delle imposte anticipate in credito d’imposta sono:
le perdite fiscali riportabili non ancora utilizzate in diminuzione dei redditi imponibili;
le eccedenze di ACE non utilizzate per incapienza del reddito imponibile né fruite quali crediti di imposta ai fini IRAP.
La normativa è stata, poi, integrata con le disposizioni introdotte con la Legge n. 126 del 2020, di conversione del Decreto Agosto (DL n. 104/2020), che ha risolto alcune delle questioni applicative più rilevanti sollevate dagli operatori, lasciandone aperte altre.
Nel documento, Assonime si concentra sulla conversione delle imposte anticipate a seguito della cessione di crediti deteriorati.
Non risultano limitazioni di carattere soggettivo per usufruire dell’agevolazione, al ricorrere delle condizioni previste; pertanto, possono effettuare la trasformazione tutte le imprese costituite in forma societaria qualunque sia l’attività da esse svolta e qualunque sia la loro dimensione.
Assonime evidenzia come anche se la norma richiami espressamente le "società", per motivi logici devono essere fatti rientrare nell’ambito soggettivo di applicazione anche tutti i soggetti equiparati, ai fini fiscali, alle società di capitali.
Inoltre, richiamando la risposta ad interpello n. 96/E/2021, che ha esteso tale facoltà anche agli enti commerciali, Assonime ritiene che sia logico estendere la possibilità della trasformazione anche alle stabili organizzazioni di soggetti esteri.
Riguardo alle società di persone, si ritiene, invece, che i soggetti legittimati alla trasformazione delle DTA in crediti d’imposta siano gli stessi soci della società di persone, purché siano soggetti passivi IRES, con esclusione, quindi, dei soci persone fisiche.
Presupposto oggettivo per la trasformazione in esame è la cessione di crediti deteriorati.
Si definiscono deteriorati i crediti per i quali si abbia un inadempimento ovvero “quando il mancato pagamento si protrae per oltre 90 giorni dalla data in cui era dovuto”.
Possono essere oggetto di cessione tutti i crediti indipendentemente dalla loro natura (commerciale e finanziaria), senza far riferimento all’attività caratteristica esercitata.
La trasformazione può avvenire solo in presenza di cessione a titolo oneroso, entro il 31 dicembre 2020, di crediti deteriorati vantati nei confronti di debitori inadempienti.
Assonime specifica nella circolare n. 7/2021 che, per accedere all’agevolazione, rilevano le sole cessioni dei crediti deteriorati perfezionate a partire dal 17 marzo 2020, data di entrata in vigore del decreto Cura Italia, mentre è esclusa l’ipotesi di una conversione retroattiva delle imposte anticipate.
Ai fini della suddetta trasformazione, poi, rilevano le perdite e le eccedenze riportate dall’esercizio precedente rispetto a quello in corso al momento della cessione anche se la relativa dichiarazione non sia stata ancora presentata; non è possibile, invece, tener conto delle componenti che si sono formate nel periodo di imposta in cui interviene la cessione dei crediti; pertanto, come chiarito dalla risposta a interpello n. 193/2021, non rilevano le componenti maturate nel 2020 (“solare”), ma solo quelle esistenti al 31 dicembre 2019.
Assonime, inoltre, ribadisce come la conversione spetti anche se le DTA non siano state iscritte in precedenza in bilancio: in questo modo, la trasformazione in crediti di imposta determina l’imputazione a Conto economico di un provento che non rileva né ai fini dell’IRES né ai fini dell’IRAP, in base alla disposizione di legge.
Da ultimo, si ricorda come al fine di beneficiare dell’agevolazione, occorra esercitare l’opzione ed effettuare il pagamento, ove dovuto, del canone annuo previsto, ai sensi dell’art. 11, co. 1, del D.L. n. 59/2016.
Dal 2021 il canone va corrisposto annualmente e fino all’esercizio in corso al 31 dicembre 2030 ed è pari all’1,5% dell’importo delle DTA che risulti eccedente rispetto alle imposte versate.
L'opzione, se non già esercitata, deve essere attuata entro la chiusura dell'esercizio in corso alla data in cui ha effetto la cessione dei crediti.
Sembrerebbe che il credito possa essere fruito a decorre dal 2021, mentre dalla lettura della relazione tecnica emergerebbe una decorrenza anticipata: l’effetto finanziario della trasformazione viene imputato per intero all’esercizio del 2020. Sul punto si auspicano chiarimenti.
Infine, si ricorda che i crediti d'imposta vanno indicati nella dichiarazione dei redditi e non concorrono alla formazione del reddito d'impresa né della base imponibile IRAP.
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