Nella circolare n. 5 del 3 marzo 2021, Assonime analizza gli aspetti ancora dubbi di due nuove imposte, che sono state introdotte con la Legge di Bilancio 2020 e modificate dalla più recente Legge di Bilancio 2021: l’imposta sul consumo dei manufatti con singolo impiego (MACSI, cosiddetta plastic tax) e l’imposta sul consumo delle bevande analcoliche (c.d. sugar tax).
Per i loro aspetti per molti versi simili, i due tributi avevano originariamente la stessa decorrenza, che è stata, poi, modificata proprio dalla Legge n. 178/2020.
Quest'ultima ha, infatti, prorogato in modo differenziato la data di decorrenza di tali tributi : al 1° luglio 2021, per la plastic tax, e al 1° gennaio 2022 per la sugar tax.
Assonime, nella nuova circolare, sottolinea le lacune normative e le incertezze amministrative che ancora governano la materia, mettendo in evidenza soprattutto i dubbi applicativi di conformità rispetto al quadro comunitario.
Tra le novità da segnalare dopo l’entrata in vigore della Legge n. 178/2020 vi sono:
per quanto riguarda la plastic tax, il fatto di aver considerato anche i semilavorati nell'ambito oggettivo di applicazione del tributo, con notevoli complicazioni dato che non è facile individuare tale tipologia di prodotti, in quanto il semilavorato, per definizione, non sempre è riconducibile a un prodotto finito individuabile con sicurezza;
per quanto rigurda la sugar tax, la modifica ha, invece, interessato i soggetti obbligati. Sono ora compresi fra i soggetti passivi, oltre al fabbricante nazionale e al soggetto nazionale che provvede al condizionamento anche il soggetto, residente o non residente nel territorio nazionale, per conto del quale le bevande edulcorate sono ottenute dal fabbricante o dall'esercente l'impianto di condizionamento.
Nella circolare n. 5/2021, Assonime analizza le novità intervenute e cerca di sciogliere i dubbi e le questioni rimaste aperte. Sul punto, si rinvia agli attesi documenti dell’Agenzia Dogane monopoli, che dovrebbero risolvere molti dei temi che oggi gli operatori si pongono e che si teme restino insoluti.
In particolare, l’Associazione si sofferma sulla definizione di semilavorati data dalle Dogane e osserva come il riferimento alle preforme introdotto dalle legge di Bilancio 2021 costituisce un "utile indizio interpretativo" per escludere quei semilavorati che possono essere trasformati sia in MACSI che in prodotti di altro genere.
In questo caso, l'imposta assolta in sede di acquisto è rimborsata all'esportatore o al soggetto che ha effettuato la cessione intracomunitaria, purché il relativo importo sia evidenziato nella prescritta documentazione commerciale e sia fornita la prova del suo pagamento.
Non chiaro neanche quale sia il "processo di riciclo" che rende una plastica esente e se possano considerarsi utili le operazioni di recupero interne.
Importante, poi l’obbligo di nominare un rappresentante fiscale ai fini del pagamento dell'imposta da parte dei soggetti non residenti e non stabiliti in Italia, introdotto dalla Legge n. 178/2020, come pure la modifica che attiene la determinazione della soglia entro cui l'imposta non deve essere versata e la dichiarazione non va presentata (questa soglia è stata elevata da 10 a 25 euro).
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