Assonime su precisazioni Irap delle Entrate

Pubblicato il 10 novembre 2012 Assonime, con circolare n. 31 del 9 novembre 2012, si occupa delle interpretazioni formulate dalla circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 26 del 20 giugno 2012, in materia di determinazione della base imponibile IRAP.

In caso di affitto di azienda, poiché la stessa deve essere restituita nello stato in cui è stata ricevuta, si eleva il problema della deducibilità degli ammortamenti e degli accantonamenti, da indicare nella voce B.13). Le Entrate affermano la loro deducibilità; Assonime specifica che la riduzione deve riguardare l'intero importo anche se gli accantonamenti sono di importo più elevato rispetto a quelli basati sui valori storici.

In tema di svalutazioni, dei beni materiali e immateriali, che risalgono a data anteriore alle modifiche dell'impianto Irap, la circolare n. 31 di Assonime condivide la posizione del Fisco che afferma, per il maggior valore fiscale procurato dalla riduzione di valore a causa delle regole Ias/Ifrs, la deducibilità durante il periodo di ammortamento del bene. Quindi, non occorre aspettare il termine dell’ammortamento contabile o la cessione dell’immobile.

In caso di beni acquisiti dopo l'entrata in vigore delle modifiche Irap, l'Agenzia sostiene di poter effettuare la deduzione pro quota della svalutazione recuperata a tassazione, nei periodi d'imposta precedenti all'attuale, operando delle variazioni extra-contabili che andranno imputate al valore residuo del bene: ciò avviene durante il processo di ammortamento. Assonime ritiene che il principio sia applicabile anche per le svalutazioni operate dai soggetti Ias-adopter.
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