Nell’ultima circolare datata 2019, Assonime si sofferma sulle nuove norme in materia di quote di genere negli organi sociali delle società quotate.
Nel documento del 23 dicembre, l’Associazione passa in rassegna la Legge n. 120/2011, che ha introdotto il principio della parità di genere nell'accesso agli organi di amministrazione e controllo delle società quotate in mercati regolamentati e delle società non quotate controllate da pubbliche amministrazioni per un periodo di tre mandati consecutivi.
Gli effetti di tale norma sono ora in scadenza. La nuova Legge di Bilancio è così intervenuta regolando nuovamente tale aspetto di particolare rilievo e introducendo significative novità.
Nello specifico, infatti, la Legge n. 160/2019, con i commi 302-305 dell’articolo unico, dispone l’aumento da 1/3 a 2/5 della quota riservata al genere sottorappresentato (corrispondente generalmente a quello femminile) negli organi di amministrazione e di controllo delle società quotate e la proroga da 3 a 6 dei mandati in cui trovano applicazione le nuove disposizioni.
La Legge n. 120/2011 era già intervenuta introducendo, per la prima volta, le previsioni a favore del genere meno rappresentato, con lo scopo di combattere la situazione di squilibrio nella rappresentanza dei generi nelle posizioni di vertice delle società quotate. Tale legge aveva, infatti, previsto una quota riservata pari a 1/3 dei membri del genere meno rappresentato, attribuendo alla disposizione però un carattere temporaneo (3 mandati).
Con lo scadere degli effetti della norma, il tema della diversità di genere negli organi sociali è nuovamente tornato alla ribalta ed è divenuto oggetto di due distinte iniziative legislative, entrambe volte a prorogare tali effetti.
Da una parte, vi è stato il Decreto legge fiscale collegato (DL n. 124/2019), che ha introdotto una nuova quota per il genere "meno rappresentato" pari a due quinti dell'organo (pari al 40%) e che dovrebbe trovare applicazione per sei mandati consecutivi a partire dalla sua entrata in vigore.
Dall’altra, vi è stata la conversione in legge, con modificazioni, del citato Dl 26 ottobre 2019, n. 124, recante disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili, che intende invece proporre soltanto un prolungamento del regime temporale dell'attuale quota di un terzo, estendendone la validità ad altri tre mandati.
Assonime, con la circolare n. 33/2019, si pone come obiettivo quello di effettuare una prima ricognizione delle criticità poste dai due provvedimenti, suggerendo alcune modifiche correttive sia a livello legislativo che regolamentare.
In via preliminare, l’Associazione osserva come il Decreto fiscale collegato, entrato in vigore il 25 dicembre 2019, intervenendo sul TUF aveva allungato da 3 a 6 mandati l’obbligo di “quote rosa” senza modificare l’entità della quota da garantire. Ciò ha creato alcune disuguaglianze tra i due testi che dovrebbero essere superate dall’entrata in vigore della successiva Legge di bilancio 2020. Quest’ultima, infatti, dovrebbe abrogare la norma del decreto fiscale, grazie al principio secondo cui la norma posteriore abroga quella anteriore.
Riguardo, poi, al conteggio dei mandati che da 3 passano a 6, Assonime ritiene che i 6 mandati si aggiungerebbero ai 3 mandati previsti inizialmente dalla L. 120/2011, anche considerato che le quote da garantire sono di entità diversa.
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