Assonime. Le modifiche del Dlgs “Semplificazioni fiscali” alle disposizioni in materia di Iva
Pubblicato il 08 maggio 2015
Assonime, con la circolare n.
14 del 7 maggio 2015, interviene su alcune modifiche rilevanti introdotte dal decreto legislativo sulle
“Semplificazioni fiscali” (Dlgs
175/2014), soffermandosi in particolare su quelle apportate alla normativa IVA.
Di seguito alcune specificazioni.
Abitazioni di lusso – Le abitazioni di lusso, anche se costituiscono prima casa per il proprietario restano fuori dall'applicazione dell'aliquota Iva agevolata al 4%. E' chiarito che per l'individuazione delle suddette categorie di abitazioni si deve far riferimento alla classificazione catastale e non più alle caratteristiche dell'edificio, con la conseguenza che sono da considerare escluse dall'applicazione dell'aliquota agevolata quelle rientranti nelle categorie «A/1», «A/8» e «A/9».
Omaggi – A partire dal 13 dicembre 2014 (decorrenza del provvedimento), è entrata in vigore una modifica all'articolo 2, comma 2, n. 4 e all'articolo 19-bis1, lett. h) del decreto Iva, per cui è stato
elevato a 50 euro (dai precedenti 25,82 euro) il
limite al di sotto del quale le
cessioni gratuite di omaggi sono escluse dall'applicazione dell'Iva e il tributo pagato sugli acquisti risulta detraibile.
Note di credito – La modifica apportata dal Dlgs 175/2014 (articolo 31) all'articolo 26, comma 2, del decreto Iva ha ampliato i casi che consentono il recupero dell'Iva già addebitata in fattura, per cessioni o prestazioni di servizi effettuate a favore di cessionari e/o committenti assoggettati, successivamente, a procedure concorsuali.