Assonime, imposta sostitutiva estesa ai finanziamenti a medio lungo termine

Pubblicato il 06 giugno 2015

Assonime - dopo aver illustrato, con circolare n. 17 del 2014, le norme che hanno reso l’imposta sostitutiva facoltativa e non più obbligatoria, estendendo il suo ambito di applicazione ai finanziamenti strutturati come emissioni di obbligazioni - torna sull'argomento della disciplina dell’imposta sostitutiva, analizzando le novità introdotte dal decreto Competitività (Dl n. 91/2014, convertito con la legge n. 116 del 2014).

L'Associazione, con la recente circolare n. 19/2015, analizza le modifiche apportate dal Dl 91/2014 al Dpr 601/1973 relativamente all’imposta sostitutiva sui finanziamenti a medio e a lungo termine, estendendone l'ambito di applicazione - prima riservato ai finanziamenti bancari – anche ai finanziamenti effettuati da imprese di assicurazioni, società di cartolarizzazione e altri soggetti.

L'Interpretazione offerta da Assonime sulla citata disposizione normativa è la seguente:

il prelievo sulla cessione del credito derivante da un contratto di finanziamento a medio-lungo termine, dopo le modifiche normative richiamate, è assorbita dall’imposta sostitutiva dello 0,25% versata all’atto dell’erogazione del finanziamento.

Pertanto: non si paga l’imposta di registro dello 0,50% se la cessione del credito non è in ambito Iva; non si paga l’imposta ipotecaria del 2%, che andrebbe assolta per annotare sui Registri immobiliari (di avvenuta trasmissione del credito garantito) l’ipoteca iscritta a garanzia dell’originario finanziamento; non rileva chi sia il soggetto cessionario (se una banca, un’impresa o un privato); non rileva la data del finanziamento a medio-lungo termine da cui deriva il credito ceduto (finanziamento stipulato prima o dopo il Dl 91/2014).

Dunque, si considerano ora rientranti nel regime di esenzione delle imposte indirette anche i contratti e le garanzie relative alla retrocessione dei crediti già cartolarizzati (L. 130/1999), provenienti da finanziamenti che abbiano scontato l’imposta sostitutiva.

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