Assonime. Analisi dei diversi ambiti normativi che regolano le start up innovative

Pubblicato il 07 maggio 2013 Porta la data del 6 maggio 2013 la corposa circolare di Assonime n. 11, dal titolo "L'impresa start up innovativa".

Il Decreto Legge n. 179/2012, anche noto come decreto Crescita bis o 2.0, ha introdotto una nuova disciplina per promuovere la nascita e la crescita di imprese innovative nel settore tecnologico. Gli articoli dal 25 al 32 del citato provvedimento, infatti, prevedono una serie di misure finalizzate a sostenere la nascita di start-up in settori ad alta vocazione innovativa, come quello tecnologico, intervenendo su diversi ambiti che spaziano dal sistema di tassazione, ai rapporti di lavoro, al sistema societario, alle procedure concorsuali.

La circolare n. 11/2013 di Assonime cerca di fare chiarezza sul complesso di queste disposizioni, evidenziando - là dove esistono - le deroghe alle regole ordinarie.

Riguardo al requisito dell’oggetto sociale, la norma prevede che “tendenzialmente ogni campo dell'attività economica può consentire lo sviluppo di prodotti o servizi ad alto tasso di innovazione tecnologica”; dunque, viene ora posto l’accento sul fatto che non esistono limiti che possono essere fissati a priori per definire i campi di attività, potendo una start up innovativa operare anche in settori “tecnologicamente maturi”. Deve così essere presa in considerazione ogni tipo di attività economica da cui possano essere fatti derivare nuovi prodotti/servizi, oltre che nuovi metodi per produrli, usarli e distribuirli. La start up non deve riportare un’indicazione aggiuntiva di tutto ciò nel proprio oggetto sociale, ma quel che conta è che specifiche informazioni supplementari sul contenuto tecnologico vengano comunicate al Registro delle Imprese, nell’ambito della descrizione dell’attività svolta.

Relativamente al requisito riguardante il numero dei “dipendenti o collaboratori a qualsiasi titolo” in possesso delle condizioni richieste per la costituzione di una start up innovativa (dottorato di ricerca, anche in corso, oppure laurea o attività di ricerca triennale), Assonime precisa che nel computo di almeno un terzo della forza lavoro complessiva della società che obbligatoriamente ne deve essere in possesso, dovrebbero essere considerati anche gli amministratori. Questi ultimi, infatti, la gran parte delle volte nelle start up sono direttamente coinvolti nel processo di promozione, produzione e commercializzazione di prodotti e servizi innovativi.

La norma, poi, prevede che la sede principale degli affari e degli interessi della start up innovativa debba essere in Italia. Per Assonime, però, tale requisito non può essere inteso con riferimento alla sede legale che deve essere indicata nell’atto costitutivo. La sede principale degli affari e interessi di questo tipo di società deve essere individuata alla luce dello svolgimento effettivo dell’attività innovativa nel luogo di concreta realizzazione degli affari e interessi. Dunque, è la sede effettiva degli affari ed interessi a dover essere individuata in Italia, intendendo per tale sede il luogo ove vengono svolte le principali funzioni strategiche e gestionali/amministrative.

Inoltre, la circolare si sofferma sul fatto che non dovrebbe sorgere alcun problema dal trasferimento di quote o azioni di società come pure da successivi aumenti di capitale, che comportino il subentro di nuovi soci, a condizione però che nel primo biennio la maggioranza delle quote della start up continui a rimanere in mano a persone fisiche.
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