Associazioni dilettantistiche, con violazione della tracciabilità restano deducibilità ed esenzione Irpef
Pubblicato il 08 maggio 2015
La
risoluzione 45/E/2015 chiarisce che la
violazione delle associazioni sportive dilettantistiche dell’obbligo di tracciabilità dei pagamenti e versamenti, di importo pari o superiore a 1.000 euro (516,46 euro fino al 31 dicembre 2014), ex articolo 25, comma 5, della legge
133/1999:
- comporta la decadenza in capo all’ente sportivo delle agevolazioni previste dalla legge
398/1991 e l’applicazione delle sanzioni di cui all’articolo 11 del Dlgs
471/1997, ossia la sanzione amministrativa da 258,23 a 2.065,83 euro;
- non comporta, alla luce della nuova formulazione dell’articolo 25 della legge 133/1999, il regime sanzionatorio, ex articolo 4, comma 3, del Dm
473/1999, del disconoscimento della deducibilità dei costi in capo ai soggetti eroganti né del regime di esenzione dall’Irpef per i percipienti delle somme corrisposte dall’ente sportivo.