La risoluzione n. 314 del 5 novembre 2007 dell’agenzia delle Entrate interviene a chiarire che il rimborso delle spese relative al funzionamento degli organi di un’associazione tra Comuni non rilevano ai fini Iva. Al contrario, il corrispettivo riconosciuto al Comune capofila per lo svolgimento dello specifico servizio svolto in forma associata deve essere assoggettato ad Iva. La forma associativa di cui trattasi è stata inquadrata come sovrapponibile alle convenzioni tra Comuni – articolo 30 del Dlgs 267/00 – in cui sussiste un’organizzazione più snella dei consorzi e delle Unioni dei Comuni.
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