Associazione mafiosa per l’infermiere del boss
Pubblicato il 26 aprile 2012
Con
sentenza n. 5909 del 2012, la Corte di cassazione ha confermato la decisione di condanna per associazione mafiosa disposta dai giudici dei gradi di merito nei confronti di un infermiere che aveva provveduto, per lungo tempo, alla somministrazione di un farmaco antitumorale ad un boss di mafia.
I giudici di legittimità hanno, in particolare, aderito alla qualificazione giuridica del reato per come effettuata dalle Corti di merito, le quali avevano escluso che la condotta dell’imputato potesse ritenersi un favoreggiamento aggravato di cui all'articolo 378, comma 2, del Codice penale.
Nel dettaglio – si legge nel testo della decisione – era da considerare determinante la circostanza che l’accusato, con la sua condotta aveva, da un lato, assicurato al boss il mantenimento della sua capacità gestionale anche nella situazione della latitanza, e dall’altro, aveva anche consentito il mantenimento di alcuni collegamenti epistolari del capo malavitoso.