Assistenza fiscale Inps, operazioni di conguaglio modello 730/4

Pubblicato il 12 luglio 2021

I titolari di prestazioni imponibili ai fini IRPEF, quali, a titolo esemplificativo, pensione di vecchiaia, di reversibilità o Naspi, possono indicare nel modello 730 l’Inps come sostituto d’imposta.

Il rapporto di sostituzione non è ammesso per l’erogazione di prestazioni esenti da imposte:

Con il messaggio 9 luglio 2021, n. 2557, l’Inps comunica che è attivo il servizio di assistenza fiscale per l’anno 2021 e che, in qualità di sostituto d’imposta, provvederà ad effettuare le operazioni di conguaglio derivanti dalle dichiarazioni del modello 730.

Al fine di verificare le risultanze contabili della propria dichiarazione, i soggetti interessati potranno effettuare il relativo controllo accedendo al servizio Assistenza fiscale (730/4): servizi al cittadino presente sul portale Inps, utilizzando le credenziali di autenticazione necessarie per l’accesso ai servizi on line dell’Istituto (PIN, SPID, CIE e CNS).

Attraverso il servizio di assistenza fiscale sarà possibile visionare le seguenti informazioni:

Il risultato contabile, che potrà configurarsi a debito o a credito, equivale alla somma algebrica delle imposte a debito e di quelle a credito del dichiarante e dell’eventuale coniuge se la dichiarazione è congiunta.

In presenza di debito del contribuente, l’importo sarà indicato nel modello 730/4 al rigo 161, con la seguente dicitura Importo che sarà trattenuto dal datore di lavoro o dall’ente pensionistico in busta paga”

In presenza di credito, l’importo sarà indicato al rigo 163, con la seguente dicitura “Importo che sarà rimborsato dal datore di lavoro o dall’ente pensionistico in busta paga”.

A decorrere dal 15 luglio 2021 ed entro il 10 ottobre 2021, tramite il suddetto servizio sarà possibile inviare on line la seconda rata d’acconto Irpef o cedolare secca, per il dichiarante e il coniuge in caso di dichiarazione congiunta.

L’applicazione dell’annullamento e/o della variazione della seconda rata di acconto dipenderà dai tempi di predisposizione dei flussi di pagamento relativi al mese di novembre 2021. Nel caso in cui la richiesta venga trasmessa successivamente alla mensilità di novembre, l’annullamento o la modifica saranno effettuati sul rateo in pagamento di dicembre.

Anche per l’anno 2021, l’Inps riceverà le risultanze contabili dall’Agenzia delle Entrate, non restituendo ai CAF o ai soggetti abilitati all’assistenza fiscale, che hanno trasmesso le dichiarazioni, le risultanze contabili relative ai contribuenti per i quali non è tenuto ad effettuare i conguagli. In tal ultimo caso, l’Istituto comunicherà tale evenienza direttamente all’Agenzia delle Entrate.

Nell’ipotesi in cui dovesse risultare impossibile completare i conguagli a debito previsti nel modello 730/4 (per decesso del dichiarante ovvero per incapienza dei pagamenti di competenza) l’Istituto trasmetterà all’interessato o agli eredi gli importi risultanti dalla dichiarazione dei redditi e quelli eventualmente già conguagliati, sollecitando ad effettuare il pagamento degli importi residui a debito. Nel caso in cui il dichiarante sia deceduto, in presenza di dichiarazione congiunta o unione civile, il debito del superstite dovrà essere versato, diversamente il credito verrà indicato nella successiva dichiarazione dei redditi

Il termine di presentazione del modello 730 è fissato alla data del 30 settembre 2021.

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