Con comunicato stampa del 18 settembre 2023, l’Agenzia delle Entrate rende noto che il termine ultimo per la presentazione del modello 730 precompilato è fissato al 2 ottobre 2023.
Previa autenticazione con SPID, CIE o CNS, i soggetti interessati potranno inviare, dopo aver eventualmente confermato o modificato il modello 730 precompilato, la dichiarazione in modalità telematica direttamente sul sito dell’Agenzia delle Entrate, entro e non oltre il 2 ottobre 2023.
Si ricorda che a partire dai cedolini di luglio hanno avuto inizio le operazioni di conguaglio derivanti dalle dichiarazioni dei modelli 730/2023 presentate dai contribuenti.
NOTA BENE: L’Amministrazione Finanziaria mette a disposizione per i sostituti d’imposta (che abbiano compilato il quadro CT o inviato il modello CSO) le risultanze delle imposte dovute rispetto ai redditi percepiti dai sostituiti, tramite i dati contenuti nei modelli 730-4.
Nello specifico, le somme risultanti a debito o a credito dal “prospetto di liquidazione” devono essere rispettivamente trattenute o rimborsate sulla prima retribuzione utile e comunque sulla retribuzione di competenza del mese successivo a quello in cui il sostituto ha ricevuto il prospetto.
Il datore di lavoro potrà effettuare la comunicazione di diniego per i modelli 730-4 nei seguenti casi:
Laddove dal modello 730-4 emerga un conguaglio a debito, il sostituto d’imposta dovrà trattenere l’imposta dovuta dal contribuente sulla prima retribuzione utile o comunque in quella del mese di competenza successivo a quello in cui il sostituto ha ricevuto il prospetto.
Nel caso in cui, la retribuzione sia insufficiente rispetto al debito, il datore di lavoro dovrà trattenere l’importo residuo dalle retribuzioni successive con l’applicazione di interessi (pari allo 0,40% su base mensile).
Laddove dal modello 730-4 emerga un conguaglio a credito, il sostituto d’imposta dovrà rimborsare l’importo dovuto al contribuente applicando una riduzione delle ritenute dovute dal dichiarante sulla prima retribuzione utile e comunque sulla retribuzione di competenza del mese successivo.
ATTENZIONE: Si rammenta che, il rimborso deve avvenire nei limiti di capienza delle ritenute fiscali operate sui redditi da lavoro dipendente ed assimilati del mese di riferimento.
Il credito residuo potrà essere rateizzato operando nei limiti delle ritenute d’acconto dei mesi successivi dello stesso periodo d’imposta.
In caso di insufficiente capienza, il sostituto d’imposta deve astenersi dal rimborso del credito residuo e dovrà comunicare al contribuente, tramite la Certificazione Unica, l’importo non oggetto di erogazione.
In tal caso, il contribuente può ottenere l’importo a credito nella dichiarazione dei redditi successiva ovvero richiedere il rimborso direttamente all’Agenzia delle Entrate.
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