In tema di assistenza domestica familiare andrebbero individuati strumenti più idonei e modalità di fruizione maggiormente adeguate.
E' quanto evidenziato dalla Corte costituzionale con sentenza n. 202 del 28 luglio 2022, pronunciata sulla questione di legittimità dell’art. 6, comma 2, lettera b), della Legge n. 493/1999 (Norme per la tutela della salute nelle abitazioni e istituzione dell'assicurazione contro gli infortuni domestici), sollevata dalla Corte d’appello di Salerno in riferimento agli artt. 2, 3, 29, 35, 38 e 117, primo comma, della Costituzione.
La questione in esame era volta ad includere nella copertura assicurativa prevista dal menzionato articolo 6 anche eventi verificatisi al di fuori della dimora del nucleo familiare, presso l’abitazione di “stretti familiari non conviventi per quanto bisognosi di assistenza domestica”.
Tale questione è stata dichiarata inammissibile dalla Consulta che ha riconosciuto di non poter estendere l’ambito dell’assicurazione contro il rischio infortunistico per invalidità permanente causata dalle attività di cura delle persone e dell’ambiente domestico.
Nel pronunciare tali conclusioni, la Corte ha comunque ritenuto doveroso procedere con un forte richiamo al legislatore "affinché la rete sociale sia rinsaldata attraverso la individuazione dei più idonei strumenti e delle più adeguate modalità di fruizione delle prestazioni in esame", risultando ormai "ineludibile" un intervento riformatore in materia.
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