Assirevi. Ulteriore analisi degli aspetti salienti della riforma della revisione legale dei conti

Pubblicato il 05 giugno 2011 Orientamenti interpretativi su alcuni aspetti del D.Lgs 27 gennaio 2010, n. 39”. Questo il titolo del quaderno n. 4 di Assirevi (Associazione Italiana Revisori Contabili), in cui sono contenute le informative n. 151 e n. 153 riguardanti l’applicazione della riforma delle revisione legale dei conti.

Si ricorda che il decreto legislativo n. 39/2010 è entrato in vigore il 7 aprile 2010, e in attesa che vengano emanati i relativi Regolamenti di attuazione, che dovrebbero portare chiarezza sulle tematiche trattate, sono emersi numerosi problemi interpretativi che hanno spinto Assirevi ad elaborare alcuni documenti riservati ad uso delle Associate.

Il quaderno n. 4 è stato pubblicato, invece, con lo scopo di sollecitare un dibattito sulle soluzione interpretative finora proposte sull’argomento.

Di seguito, alcuni dei temi affrontati nel documento.

Innanzitutto, si è esaminato il tema della proposta motivata del Collegio Sindacale per il conferimento dell’incarico di revisione. Secondo Assirevi, la proposta motivata formulata dal Collegio Sindacale dovrebbe contenere una valutazione della struttura organizzativa, dell’idoneità tecnica e dell’indipendenza del soggetto a cui si intende conferire l’incarico di revisione, nonché una valutazione sul piano di revisione predisposto e, infine, sull’adeguatezza dei corrispettivi richiesti per lo svolgimento dell’incarico professionale. Analogamente si era espressa Assonime, nella circolare n. 16/2010, in cui gli elementi riproposti da Assirevi erano già stati posti a fondamento della proposta motivata dell’organo di controllo delle società quotate in sede di conferimento dell’incarico di revisione.

Si approfondisce, poi, la procedura da seguire nel caso in cui l’Assemblea non voglia nominare il revisore proposto dal Collegio e conferire l’incarico ad un altro, sempre esaminato dal collegio sindacale, e quale prassi, invece, adottare nel caso si scelga di nominare un revisore diverso da quelli esaminati dal collegio. In questa seconda ipotesi, l’Assemblea dovrebbe lasciare ai sindaci il tempo necessario per esaminare la proposta di detto revisore e formulare un’ulteriore e diversa proposta motivata ai soci. In tal caso, l’Assemblea dovrebbe essere riaggiornata a data successiva per deliberare sul conferimento dell’incarico di revisione.

Un capitolo, infine, viene dedicato alle ipotesi di interruzione anticipata dell’incarico di revisore (Revoca per giusta causa, dimissioni e risoluzione consensuale) e alla normale prassi da seguire in caso di “prorogatio”.
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