Assicurazioni. Pronti i controlli interni in materia di antiriciclaggio

Pubblicato il 16 maggio 2012 Il Regolamento concernente disposizioni attuative in materia di organizzazione, procedure e controlli interni volti a prevenire l’utilizzo delle imprese di assicurazione e degli intermediari assicurativi ai fini di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo (art 7, comma 2, Dlgs n. 231/2007) è stato reso noto sul sito web dell’Isvap.

È l’atteso regolamento n. 41 del 15 maggio 2012, che fa seguito ai precedenti documenti emanati dalla Banca d’Italia, per gli intermediari finanziari, e dalla Consob, per i revisori contabili.

Il regolamento (che si compone di 27 articoli, ripartiti in IV Capi) si rivolge alle imprese di assicurazioni con sede legale in Italia ed alle sedi secondarie in Italia di imprese di assicurazione con sede legale in uno Stato membro dell’Unione Europea, o terzo, e agli intermediari assicurativi che operano in Italia nei rami vita.

La finalità è quella di far dotare le imprese di un’adeguata organizzazione amministrativa e di un adeguato sistema di controlli interno, proporzionati alle dimensioni, alla natura e alle caratteristiche operative dell’impresa, al fine di evitare il rischio di riciclaggio di denaro e di finanziamento del terrorismo.

In particolare, in tale azione di prevenzione sono coinvolti tutti gli organi aziendali: dagli organi sociali, all’organo amministrativo fino all’alta direzione.

Gli organi sociali, ciascuno secondo le proprie competenze e responsabilità, definiscono le politiche aziendali e pongono in atto misure organizzative ed operative atte ad evitare il rischio di fenomeni di riciclaggio, predisponendo controlli sul rispetto della normativa in oggetto.

L’organo amministrativo è tenuto, invece, ad individuare gli orientamenti strategici e le politiche di gestione dei rischi connessi con il riciclaggio; ad assicurare il rispetto dei compiti e delle responsabilità in materia di antiriciclaggio; a delineare un assetto di controlli interni organico e coordinato; ad approvare le procedure interne e i relativi aggiornamenti, al fine di evitare il coinvolgimento inconsapevole in fatti di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo; ad esaminare, con cadenza almeno annuale, le relazioni sull’attività svolta dal responsabile antiriciclaggio e sui controlli eseguiti dalle funzioni competenti in materia.

Infine, l’alta direzione è tenuta a definire in dettaglio le politiche che devono essere messe in pratica dall’organo amministrativo; a predisporre le procedure per l’assolvimento degli obblighi in materia di antiriciclaggio in coerenza con gli orientamenti strategici e le politiche di gestione dei rischi definiti dall’organo amministrativo; ad assicurare che le procedure e i sistemi informativi consentano la corretta identificazione anagrafica del cliente, l’acquisizione ed il costante aggiornamento di tutte le informazioni funzionali all’esame del profilo economico-finanziario del cliente stesso e all’individuazione delle motivazioni economiche sottostanti ai rapporti instaurati ed alle operazioni effettuate.
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