Assenza di colpa Onere al Comune

Pubblicato il 06 settembre 2016

Una volta accertata l’esistenza del nesso di causa tra la cosa in custodia ed il danno, è onere del custode – per sottrassi alla responsabilità ex art. 2051 c.c. – provare la colpa esclusiva o concorrente del danneggiato (che può desumersi anche dall'agevole evitabilità del pericolo). Mentre deve escludersi che la vittima, una volta provato il nesso causale, per ottenere la condanna del custode debba anche provare la pericolosità della cosa.

E’ quanto affermato dalla Corte di Cassazione, sesta sezione civile, accogliendo il ricorso della vittima, avverso la pronuncia con cui la Corte d’Appello le negava il ristoro, da parte del Comune, per i danni patiti in seguito ad una caduta, a causa del manto stradale disconnesso.

Nesso provato Pericolosità irrilevante

La non pericolosità di una cosa inerte – sostiene in proposito la Corte – può escludere il nesso di causa ma non la colpa del custode. Sicché se quel nesso è dimostrato aliunde, la pericolosità della cosa diviene giuridicamente irrilevante.

In altre parole, qualora sia positivamente accertato il collegamento tra il danno e la cosa, non è più necessario stabilire se quest’ultima fosse pericolosa o meno.

E nel caso di specie, conclude la Cassazione con ordinanza n. 17625 del  5 settembre 2016 – il nesso di causa è stato per l’appunto dimostrato dai giudici dell’appello. Per cui sarebbe spettato al Comune, eventualmente, provare la propria assenza di colpa nell'accaduto. 

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