Convocazione delle assemblee societarie di approvazione dei bilanci entro 180 giorni dalla chiusura dell’esercizio per tutte le società con esercizio svoltosi “prevalentemente nel 2020” e non per i soli bilanci chiusi al 31 dicembre 2020.
Questa è l’indicazione fornita da Assonime in una news legislativa pubblicata sul sito, in data 10 marzo 2021, avente ad oggetto le modalità di svolgimento delle assemblee societarie in questa fase di difficoltà legata alla pandemia da Covid-19, alla luce delle novità introdotte dalla Legge n. 21/2021 di conversione del cosiddetto Decreto Milleproroghe.
Assonime ricorda proprio come la suddetta legge di conversione preveda, all'art. 3, comma 6, la proroga dei termini e delle modalità eccezionali di svolgimento delle assemblee delle società, previsti dall'art. 106 del Decreto Cura Italia a causa della pandemia.
Nello specifico, la Legge n. 21/2021, rispetto al testo del Decreto Milleproroghe, ha:
confermato la proroga del termine di convocazione dell'assemblea di approvazione del bilancio da 120 a 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio per tutte le società per azioni e le società a responsabilità limitata, introducendo la precisazione che si fa riferimento all'assemblea di approvazione del bilancio al 31 dicembre 2020;
esteso l'applicazione delle disposizioni speciali sulle assemblee a quelle "tenute" entro il 31 luglio 2021, svincolandola dallo stato di emergenza e chiarendo che il termine si riferisce alla data fissata per lo svolgimento dell'assemblea, mentre la formulazione precedente faceva riferimento alla data di convocazione.
Pertanto, entro i termini fissati è possibile lo svolgimento "a porte chiuse" delle assemblee ordinare e straordinarie, con la possibilità per le società di prevedere, negli avvisi di convocazione, anche in deroga alle disposizioni statutarie, il ricorso a quegli strumenti (come il voto per corrispondenza, il voto elettronico, la partecipazione in assemblea con mezzi di telecomunicazione, il rappresentante designato) che consentono l'intervento in assemblea e l'espressione del diritto di voto evitando la presenza fisica dei soci in un unico luogo.
Alcuni chiarimenti – secondo Assonime – devono essere fatti per meglio capire cosa il legislatore abbia voluto intendere con “la proroga a 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio dei termini di convocazione delle assemblee di approvazione del bilancio”.
In primo luogo, resta da capire se con il termine "convocazione" ci si riferisca alla pubblicazione dell'avviso di convocazione o alla data prevista per lo svolgimento dell'assemblea.
Nella news del 10 marzo, Assonime specifica che il termine “convocazione” si riferisce alla pubblicazione dell’avviso di convocazione e non alla data prevista per lo svolgimento dell’assemblea. Tale interpretazione sembra trovare fondamento nel termine “tenute” utilizzato nel nuovo comma 7 dell'art. 106 del Decreto Cura Italia, dal momento che quando il legislatore ha voluto riferirsi alla data di svolgimento lo ha chiaramente espresso.
Per Assonime, sembra, quindi, ragionevole ritenere che entro 180 giorni dovrà essere pubblicato l'avviso di convocazione dell'assemblea di approvazione del bilancio.
Altro dubbio interpretativo è legato al fatto che il riferimento normativo alle assemblee di approvazione del bilancio al 31 dicembre 2020, sembrerebbe escludere la possibilità di avvalersi della proroga a 180 giorni per le società il cui esercizio chiuda successivamente al 31 dicembre 2020. Il risultato paradossale sarebbe che una società il cui esercizio chiuda il 31 gennaio 2021 dovrebbe convocare l'assemblea entro 120 giorni (30 maggio), mentre le società che chiudono l'esercizio al 31 dicembre possano convocare l'assemblea entro 180 giorni (30 giugno).
Tale risultato appare ovviamente contraddittorio rispetto alla finalità della norma che è quella di agevolare – in termini di tempi di approvazione del bilancio – le società la cui attività è stata impattata dalla pandemia nel corso dell'ultimo esercizio, svoltosi nel 2020.
A tal fine, Assonime auspica un chiarimento del legislatore volto proprio a chiarire che la facoltà di avvalersi del termine di 180 giorni è concessa a tutte le società che si apprestano ad approvare il bilancio relativo all'esercizio svoltosi "prevalentemente nel 2020".
Le novità del Decreto Milleproroghe confermano, poi, che le assemblee di approvazione del bilancio 2020, così interpretato, potranno in ogni caso usufruire delle modalità speciali delle assemblee a porte chiuse purché siano tenute entro il 31 luglio 2021.
Anche in questo caso, però, sorge il dubbio di capire se l'estensione dell'applicazione delle disposizioni speciali sulle assemblee a quelle “tenute” entro il 31 luglio 2021, si riferisca solo allo svolgimento in prima convocazione o anche alle convocazioni successive.
Al riguardo, secondo Assonime, dato che il passaggio ad un'eventuale convocazione successiva non dipende da una decisione degli amministratori ma dal comportamento dei soci, sarebbe ragionevole ritenere che le disposizioni speciali si applichino alle assemblee la cui data di svolgimento in prima convocazione sia prevista entro il 31 luglio 2021. Anche in questo caso, un chiarimento normativo sarebbe opportuno.
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