La Commissione Lavoro del Senato ha dato il via libera, all'unanimità, al disegno di legge (A.S. n. 1892) di delega al Governo per riordinare, semplificare e potenziare le misure a sostegno dei figli a carico attraverso l'assegno unico e universale.
Il testo, che non ha subito modifiche rispetto alla versione trasmessa dalla Camera dei deputati, si avvia ora all'approvazione definitiva da parte dell'Aula e alla successiva pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.
L'assegno unico e universale, che dovrebbe trovare applicazione dal prossimo 1° luglio, è un beneficio economico attribuito a tutti i nuclei familiari con figli a carico con l'obiettivo di favorire la natalità, sostenere la genitorialità e promuovere l'occupazione, in particolare quella femminile.
Il beneficio viene assegnato secondo criteri di progressività e gradualità in relazione alle risorse finanziarie stanziate e risparmiate per effetto del superamento di alcune misure attualmente vigenti e di cui si dirà più avanti.
Il disegno di legge delega, che consta di 5 articoli, stabilisce i princìpi e criteri direttivi (generali e specifici) a cui deve attenersi il Governo nell'emanazione, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge, di uno o più decreti legislativi che definiranno la disciplina dell'assegno unico e universale.
L'assegno è riconosciuto in pari misura ai genitori ovvero, in loro assenza, a chi esercita la responsabilità genitoriale.
In caso di separazione legale ed effettiva o di annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, l'assegno spetta, in mancanza di accordo, al genitore affidatario.
Il richiedente deve essere:
E' possibile accedere all'assegno unico e universale per ogni figlio a carico con criteri di universalità e progressività.
L'assegno è riconosciuto con cadenza mensile per ciascun figlio minorenne a carico, nonché per ogni nascituro a decorrere dal settimo mese di gravidanza.
L'assegno è riconosciuto, sempre con cadenza mensile, anche per ciascun figlio maggiorenne a carico, fino al compimento del ventunesimo anno di età e per un importo inferiore rispetto a quello spettante per i minorenni. In tal caso, il beneficio può essere corrisposto direttamente al figlio, su sua richiesta.
Per avere diritto all'assegno il figlio maggiorenne deve frequentare un percorso di formazione scolastica (o professionale o un corso di laurea) o svolgere un tirocinio ovvero di un'attività lavorativa limitata, con reddito complessivo inferiore a un determinato importo annuale o essere disoccupato e in cerca di lavoro o svolgere il servizio civile universale.
L'ammontare dell'assegno varia in base all'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), tenendo contro dell'età dei figli a carico e di altri fattori.
L'importo dell'assegno è maggiorato:
L'assegno è concesso nella forma di credito d'imposta ovvero di erogazione mensile di una somma in denaro.
Il beneficio è compatibile con il reddito di cittadinanza e con la pensione di cittadinanza. Tuttavia si prevede che, nella determinazione dell'ammontare complessivo dell'assegno e del beneficio economico del reddito di cittadinanza, si debba tenere della quota di quest'ultimo relativa ai componenti di minore età presenti nel nucleo familiare.
L'assegno inoltre è compatibile con la fruizione di eventuali altre misure in denaro a favore dei figli a carico erogate dalle regioni, dalle province autonome di Trento e di Bolzano e dagli enti locali.
Il ddl delega stabilisce che saranno oggetto di graduale superamento o soppressione le seguenti misure vigenti:
Inoltre, ma nel quadro di una più ampia riforma del sistema fiscale, si prevede il graduale superamento o dalla soppressione:
1) delle detrazioni dall'IRPEF per i figli a carico (articolo 12, commi 1, lettera c), e 1-bis, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917);
2) dell'assegno per il nucleo familiare (articolo 2 del decreto-legge 13 marzo 1988, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988, n. 153) nonché degli assegni familiari (decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797).
In sintesi
Destinatari
|
Genitori ovvero, in loro assenza, chi esercita la responsabilità genitoriale per ogni figlio a carico fino al compimento del ventunesimo anno di età |
Come si calcola
|
Sulla base dell'ISEE tenendo conto dell'età dei figli a carico e dei possibili effetti di disincentivo al lavoro per il secondo percettore di reddito nel nucleo familiare |
Decorrenza | Dal settimo mese di gravidanza |
Maggiorazioni
|
Terzo figlio; madri di età inferiore a ventuno anni; figli disabili fino al ventunesimo anno di età minorenni
|
Figli disabili che hanno compiuto 21 anni
|
Diritto all'assegno se restano a carico |
Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".