Che succede in caso di domanda di Assegno unico ed universale presentata con attestazione ISEE difforme?
L’argomento è stato oggetto di un recente messaggio, il numero 2856 del 1° agosto 2023 per la cui trattazione si veda l’articolo “Assegno unico e universale: stretta dell’INPS su ISEE difforme”, con cui l’Istituto specificava che dal mese di settembre 2023 chi non regolarizzerà omissioni o difformità si vedrà attribuire l’AUU negli importi minimi previsti dalla normativa vigente
Vediamo ora gli ulteriori dettagli contenuti nel messaggio n. 2913 dell’8 agosto 2023, premettendo però una breve rassegna dell’istituto in oggetto.
Si tratta di un beneficio economico mensile introdotto dal D.Lgs. 29 dicembre 2021, n. 230 ed erogato dall’Inps ai nuclei familiari per ogni figlio a carico:
L’Assegno è composto da una quota variabile in base all'ISEE che va da un minimo di cinquanta euro per ciascun figlio minorenne in assenza di ISEE o con ISEE pari o superiore a 40.000 euro fino ad un massimo di 175 euro per ciascun figlio minore con ISEE fino a 15.000 euro.
Sono previste poi specifiche maggiorazioni per i figli con disabilità, per quelli successivi al secondo, per le madri di età inferiore a ventuno anni, per i nuclei con quattro o più figli e per i genitori entrambi titolari di reddito da lavoro.
La legge di Bilancio 2023 ha poi incrementato dal 1° gennaio 2023 gli importi spettanti ai figli minori entro il primo anno di vita e quelli per i nuclei familiari numerosi, stabilizzando inoltre gli aumenti previsti nel 2022 in favore dei figli disabili maggiorenni e l’incremento dell’eventuale maggiorazione disposta in via transitoria per i nuclei con figli disabili.
Ne deriva che dalla mensilità di gennaio 2023 sono stati incrementati del 50% gli importi per i figli a carico di età inferiore a un anno e per i nuclei familiari con almeno tre figli, per ciascun figlio nella fascia di età da uno a tre anni, con ISEE non superiore alla soglia di 40.000 euro.
Gli importi spettanti per il 2023 e le relative soglie ISEE sono riportate nell'allegato 1 alla circolare Inps n. 41/2023 ed illustrati nell’articolo “Assegno unico e universale, chiarimenti dall’Inps”, cui si rinvia.
In caso di attestazione ISEE con omissioni o difformità, o di ISEE difforme (relativamente ai dati del patrimonio mobiliare e/o ai dati reddituali dichiarati), l’Inps istruisce comunque la domanda e liquida l’importo al minimo di legge, fatto salvo il diritto di richiedere idonea documentazione che dimostri la completezza e la veridicità dei dati indicati nella dichiarazione.
Per regolarizzare la situazione il nucleo familiare richiedente può:
In considerazione delle difficoltà che si potrebbero determinare per i cittadini nel regolarizzare la propria situazione, connesse al periodo estivo, con il messaggio n. 2913 dell’8 agosto 2023 l’Inps rende dunque noto che procederà al pagamento della misura con importo al minimo di legge dalla mensilità di novembre 2023, garantendo così agli interessati un tempo maggiore per procedere alla regolarizzazione dell’ISEE con le modalità indicate dal messaggio n. 2856/2023.
NOTA BENE: resta fermo, sia in caso di presentazione di una nuova DSU priva di difformità che nell’ipotesi di presentazione della documentazione giustificativa, che la regolarizzazione dell’ISEE può avvenire entro il termine di validità della DSU stessa, vale a dire il 31 dicembre dell’anno di presentazione.
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