L'INPS tiene conto dell'evoluzione giurisprudenziale e aggiorna, con il messaggio n. 1268 del 3 aprile 2023, le istruzioni fornite in merito ai requisiti per il riconoscimento del diritto all’assegno sociale.
L'assegno sociale è una prestazione economica erogata dall'INPS, su domanda, ai cittadini italiani che abbiano compiuto (attualmente) 67 anni, che risiedano effettivamente e abitualmente in Italia e che possiedano specifici requisiti reddituali (articolo 3, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335).
Inoltre, possono richiedere l’assegno sociale:
Il diritto all'assegno sociale è riconosciuto qualora sussistano specifici requisiti, che di seguito si ricordano:
a) età anagrafica (attualmente 67 anni);
b) cittadinanza italiana, della Repubblica di San Marino, comunitaria, di uno Stato appartenente allo Spazio Economico Europeo o Svizzera. Sono equiparati ai cittadini italiani i soggetti titolari dello status di rifugiato, di protezione sussidiaria o di permesso di soggiorno di lungo periodo;
c) soggiorno legale continuativo nel territorio nazionale per 10 anni antecedenti alla domanda;
d) residenza in Italia, che deve sussistere al momento della domanda ai fini della concessione della provvidenza economica e deve permanere successivamente ai fini del mantenimento della prestazione .
L'INPS ha fornito i relativi chiarimenti con la circolare n. 131 del 12 dicembre 2022, ora oggetto di parziale rettifica, da parte dello stesso Istituto, con il messaggio n. 1268 del 2023.
La rettifica concerne il paragrafo 2.2 della citata circolare e si è resa necessaria a seguito delle più recenti sentenze emesse dalla Corte di Cassazione (sentenze n. 22261/2015, n. 24981/2016, n. 16990/2019 e n. 16867/2020) nelle quali è stata evidenziata la differente natura del titolo di legittimazione a essere cittadino o equiparato, dato da una concessione amministrativa regolata da norme di pubblica sicurezza, rispetto al requisito anagrafico del soggiorno continuativo che è, invece, un dato fattuale regolato dal codice civile.
L'INPS, con il messaggio n. 1268 del 2023, sottolinea innanzitutto che il requisito del soggiorno continuativo per almeno 10 anni (lettera c)) rappresenta un requisito anagrafico autonomo, e pertanto ulteriore e non alternativo, rispetto al requisito di cui alla lettera b).
Di conseguenza, spiega l'Istituto:
Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".