Assegno sociale, quali sono i requisiti?

Pubblicato il 14 dicembre 2022

Date le numerose richieste di chiarimenti pervenute in tema di assegni sociali di cui all’art. 3, comma 6, della L. n. 335/95, l’Inps ha provveduto, con la circolare n. 131 del 12 dicembre 2022, a fornire le precisazioni relative ai requisiti occorrenti per il riconoscimento degli stessi.

I destinatari

L’assegno sociale spetta ai seguenti soggetti, a condizione che abbiano soggiornato legalmente, in via continuativa, per almeno dieci anni nel territorio nazionale:

Il computo del soggiorno continuativo decennale

Su parere del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, l’Istituto precisa che le assenze dello straniero dal territorio nazionale non interrompono la durata del periodo decennale se inferiori a sei mesi consecutivi e non superino complessivamente dieci mesi nel quinquennio.

Suddividendo quindi il decennio in due periodi quinquennali consecutivi, e verificando le ipotesi interruttive della continuità del soggiorno del richiedente l’assegno sociale per ogni singolo quinquennio, l’Inps chiarisce che:

Non interrompono la continuità del periodo, anche se superiori a sei mesi continuativi o a dieci mesi complessivi nell’arco di ciascun quinquennio, le assenze per necessità di adempiere agli obblighi militari, per gravi e documentati motivi di salute ovvero per altri motivi rilevanti, quali la gravidanza e la maternità, formazione professionale o distacco per motivi di lavoro all’estero.

La verifica del soggiorno continuativo decennale

La dimostrazione del requisito di dieci anni di permanenza continuativa e legale in Italia spetta al richiedente la prestazione e può avvenire con autocertificazione, da verificare da parte delle strutture territoriali Inps attraverso l’acquisizione del certificato storico di residenza.

Se dalla visura storica anagrafica si rilevasse la presenza di periodi di assenza all’interno dei dieci anni o discontinuità nelle date, verrà richiesta all’interessato ogni ulteriore documentazione utile.

In caso di documentazione insufficiente, l’attività di verifica può essere integrata mediante la consultazione degli archivi dell’Istituto, di altra documentazione oltre a quella allegata o dei dati provenienti dall’Anagrafe comunale, fermo restando che comunque il permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo costituisce elemento probatorio del soggiorno legale continuativo in Italia per cinque anni. Pertanto, qualora sussista continuità delle date di rilascio di due permessi di soggiorno di lungo periodo, il requisito del soggiorno legale e continuativo di dieci anni deve ritenersi soddisfatto.

I redditi esteri

Relativamente alle dichiarazioni dei redditi posseduti all’estero, che devono essere rese per il riconoscimento dell’assegno sociale, l’Istituto precisa quanto segue:

Maggiorazione dell’assegno sociale

La maggiorazione riconosciuta dall’art. 70, comma 1, della L. n. 388/2000 spetta ai titolari dell’assegno sociale nelle seguenti modalità:

La maggiorazione viene incrementata ogni anno per coloro che hanno 70 anni di età, e l’età viene ridotta di un anno per ogni cinque anni di contribuzione, fino ad un massimo di cinque anni prendendo in considerazione tutta la contribuzione, a condizione che non abbia dato luogo a un trattamento pensionistico.

La maggiorazione e l’incremento sono concessi d’ufficio dal mese successivo al perfezionamento dei requisiti e, come per la prestazione principale, a tale scopo devono essere considerati i redditi di qualsiasi natura, compresi quelli esenti da imposta e quelli soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o a imposta sostitutiva, sia personali sia dell’eventuale coniuge o unito civilmente, ad eccezione dei seguenti:

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