Aumentano gli importi riconosciuti dal Comune alle famiglie numerose e alle neo mamme. Per quest’anno, l’assegno per il nucleo familiare concesso dai comuni (per almeno tre figli minorenni) è pari a 144,42 euro mensili (142,85 per l’anno 2018), mentre l’assegno di maternità ammonta a 346,39 euro mensili (342,62 per l’anno 2018). I nuovi importi sono imputabili alla variazione dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo (FOI), che per l’anno 2018 è risultato pari all’1,1%.
A renderlo noto è il comunicato della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le politiche della famiglia – pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 82 del 6 aprile 2019.
L’assegno per il nucleo familiare dei Comuni è un assegno, concesso in via esclusiva dai Comuni e pagato dall’INPS, rivolto alle famiglie che hanno almeno tre figli minorenni e che dispongono di patrimoni e redditi limitati. Si tratta di un assegno alternativo all’ANF destinato ai lavoratori dipendenti, in quanto non è richiesto lo status di lavoratore come requisito, ma il possesso di requisiti legati all’ISEE e al nucleo familiare.
La prestazione è cumulabile con qualsiasi altro trattamento di famiglia e non costituisce reddito imponibile ai fini fiscali e previdenziali. Pertanto non è assoggettato all’Irpef, ad esempio.
Per averne diritto è necessario possedere un ISEE, per l’anno 2019, non superiore a 8.745,26 euro.
L’assegno è erogato per 13 mensilità ed ha un valore mensile, per quest’anno, pari a 144,42 euro (che corrisponde a un importo complessivo di 1.877,46 euro).
Le famiglie che hanno i predetti requisiti possono presentare domanda al comune di residenza entro il termine perentorio del 31 gennaio dell’anno successivo a quello per il quale è richiesto l’assegno per il nucleo familiare. Il comune, riscontrata la sussistenza di tutti i requisiti, dispone il mandato di pagamento all’INPS dandone contestuale comunicazione al richiedente. Oltre alla domanda è necessario allegare una dichiarazione sostitutiva unica (DSU) in corso di validità relativa alla situazione economica del nucleo familiare.
L’assegno di maternità comunale (chiamato anche “assegno di maternità di base”) è una prestazione assistenziale concessa dai Comuni e pagata dall'INPS, ai sensi dell’art. 74 del D.Lgs. n. 51/2001.
Il diritto all'assegno, nei casi di parto, adozione o affidamento preadottivo, spetta a cittadini residenti italiani, comunitari o stranieri in possesso di titolo di soggiorno. A tal fine, è necessario che il richiedente non sia già beneficiario di altro assegno di maternità INPS ai sensi della L. n. 488/1999.
La domanda va presentata negli uffici del Comune di residenza entro sei mesi dal parto o dall’effettivo ingresso in famiglia del minore adottato o avuto in affidamento. L’assegno è pari a 346,39 euro mensili per l’anno 2019 (per un importo complessivo di 1.731,95 euro, in quanto è concesso per 5 mensilità). Il valore ISEE da tenere in considerazione è pari a 17.330,01 euro.
L'assegno non è cumulabile con altri trattamenti previdenziali, tranne se si ha diritto a percepire dal Comune la quota differenziale.
Con la circolare n. 51 dell'11 aprile 2019, l'INPS, recependo il comunicato, riferisce gli importi delle prestazioni in argomento per l’anno 2019.
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