Il Fondo di solidarietà per la riconversione e riqualificazione professionale, per il sostegno dell’occupazione e del reddito del personale del credito, provvede in via emergenziale, a favore dei lavoratori licenziati a seguito di procedure di gestione degli esuberi e non aventi i requisiti per l’accesso alle prestazioni straordinarie, all’erogazione di un assegno per il sostegno al reddito, della durata massima di 24 mesi, subordinatamente al permanere dello stato di disoccupazione involontaria.
Le domande per l’assegno emergenziale potranno essere presentate, da parte dell’azienda, solo successivamente alla cessazione del rapporto di lavoro dei soggetti per i quali si richiede il trattamento e l’istruttoria delle domande sarà avviata soltanto a seguito della presentazione della domanda di disoccupazione da parte di ciascun lavoratore interessato.
Il messaggio INPS n. 2655 del 23 giugno 2017 precisa che il contributo dovuto da parte del datore di lavoro, il cui ammontare è pari alla metà della prestazione, comprensiva della contribuzione correlata, dovrà essere versato entro 30 giorni dalla comunicazione al datore di lavoro della delibera del Comitato amministratore di concessione dell’assegno emergenziale, contenente la quantificazione dello stesso.
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