Assegno di ricollocazione 2021: comunicazioni via email

Pubblicato il 30 marzo 2021

Novità in arrivo per le modalità di comunicazione via email tra ANPAL e i beneficiari dell'assegno di ricollocazione per reddito di cittadinanza.

Dal 1° aprile 2021 tutte le informazioni tramite email ai cittadini, alle sedi operative e ai centri per l'impiego saranno inviate mediante posta elettronica ordinaria e non più tramite posta elettronica certificata (PEC).

Nessuna variazione invece è prevista per l'invio delle notifiche tramite sms ai cittadini.

E' quanto fa presente l'ANPAL con notizia del 29 marzo 2021. Le comunicazioni di ANPAL arriveranno dal nuovo indirizzo: adrdc@info.anpal.gov.it

Ma cosa è dell'assegno di ricollocazione per reddito di cittadinanza e chi può richiederlo?

Natura dell'assegno di ricollocazione

L'assegno di ricollocazione per reddito di cittadinanza (AdRdC) è uno strumento di politica attiva.

L’articolo 9 del decreto legge 28 gennaio 2019, n. 4 convertito con modificazioni in legge 26/2019 prevede che, in fase di prima applicazione e comunque non oltre il 31 dicembre 2021, il beneficiario del Reddito di Cittadinanza tenuto a stipulare il Patto per il lavoro con il centro per l’impiego, decorsi 30 giorni dalla data di liquidazione del RdC, riceva dall’ANPAL l’AdRdC per ottenere un servizio di assistenza intensiva nella ricerca del lavoro.

Non si tratta pertanto di un assegno che si somma al reddito di cittadinanza, ma di un buono da spendere per fruire dei servizi di assistenza intensiva nella ricerca del lavoro. Grazie all'assegno di ricollocazione, infatti, i beneficiari del reddito di cittadinanza possono essere seguiti in un percorso personalizzato di ricerca intensiva di lavoro.

A chi spetta

Per aver diritto all'assegno di ricollocazione, il percettore del reddito di cittadinanza, oltre ad aver sottoscritto il patto per il lavoro/patto di servizio presso un centro per l’impiego, deve avere una Dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro - DID attiva e non essere beneficiario di altre misure di politica attiva.

Come funziona

Il beneficiario del Reddito di Cittadinanza che stipula il Patto per il lavoro con il centro per l’impiego, riceve dall’ANPAL l’assegno di ricollocazione dopo 30 giorni dalla data di liquidazione del reddito di cittadinanza.

L’ANPAL invia apposita notifica al beneficiario, tramite e-mail o SMS per comunicare l'assegnazione dell’AdRdC.

Entro 30 giorni dall'assegnazione dell'AdR il beneficiario è tenuto a scegliere un operatore presso il quale utilizzare il voucher e ricevere i servizi di ricerca attiva e di accompagnamento al lavoro ad esso collegati, prenotando il relativo appuntamento.

L’AdRdC può essere speso presso un Centro per l’impiego o presso un soggetto accreditato ai servizi per il lavoro, ai sensi dell’articolo 12 del decreto legislativo n. 150/2015.

Se, alla scadenza dei 30 giorni, non è stato scelto il soggetto erogatore di assistenza intensiva, verranno  applicate le sanzioni previste dagli articoli 7 e 9 del D.L. n. 4/2019.

Gestione dell'appuntamento con MyANPAL

Per individuare la sede del soggetto erogatore e prenotare l’appuntamento è possibile utilizzare l’area riservata MyANPAL o farsi assistere dal centro per l’impiego dove si è sottoscritto il patto per il lavoro/patto di servizio o da un patronato. Considerate le misure restrittive attualmente in vigore si ricorda che al momento è possibile usufruire di tale assistenza anche a distanza.

Una volta entrati in MyANPAL con le proprie credenziali, si deve selezionare dal menu verticale il servizio Assegno di ricollocazione reddito di cittadinanza (AdRdc).

Il servizio permette di scegliere la sede dove farsi assistere nella ricerca intensiva di lavoro e di prenotare l’appuntamento.

Premendo il pulsante Cambio Sede dalla Scheda Sede Operativa, si attiverà la funzione di Cambio Sede che consente al cittadino di effettuare il cambio sede della sede operativa selezionata al momento della richiesta di AdRdC.

Al destinatario dell’AdR è consentito cambiare una sola volta il soggetto erogatore durante la fase di attivazione del servizio di ricerca intensiva e/o durante l’intero periodo di svolgimento del servizio stesso. Il soggetto erogatore che subentra a seguito di cambio eroga il servizio per il periodo residuale.

Durata del servizio

Il servizio di assistenza intensiva alla ricollocazione ha una durata di sei mesi. Al termine di questo periodo, il servizio è prorogabile fino a ulteriori sei mesi – previo accordo tra il lavoratore interessato e il soggetto erogatore del servizio ma solo se residua parte dell’importo dell’assegno.

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