La Corte di cassazione ha confermato la statuizione con cui la Corte d’appello, nell’ambito di un giudizio di separazione tra due coniugi, aveva riconosciuto il diritto alla corresponsione dell’assegno di mantenimento in favore della ex moglie.
Nella valutazione comparativa delle situazioni dei due congiunti, i giudici di merito avevano fatto ricorso a diversi elementi presuntivi, nel concorso dei quali era stata valorizzata anche la mancata produzione, da parte del coniuge obbligato, delle dichiarazioni aggiornate dei redditi.
Valutazione, questa, ritenuta corretta dalla Suprema corte, la quale ha ribadito l'orientamento secondo cui, per la determinazione dell’assegno di mantenimento, è legittimo il ricorso a presunzioni semplici non solo ai fini del riconoscimento ma anche della quantificazione dell’assegno, senza che ciò possa intendersi come un’indebita sostituzione dell’iniziativa d’ufficio a quella di parte.
Così, la Sesta sezione civile, nell’ordinanza n. 3709 del 15 febbraio 2018, con la quale è stato dichiarato inammissibile il ricorso avanzato dall’ex marito.
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