Con il messaggio n. 2089 del 17 maggio 2022, l’INPS è intervenuto in merito agli errori più comuni commessi dai datori di lavoro nella presentazione delle domande di Assegno di integrazione salariale erogato dal Fondo di integrazione salariale, presentate dal 1° gennaio 2022 al 31 marzo 2022. Per la corretta gestione è necessario coinvolgere il più possibile il datore di lavoro nella gestione del supplemento istruttorio.
In considerazione della prima fase di applicazione della riforma degli ammortizzatori sociali di cui alla L. 30 dicembre 2021, n. 234, e della probabile “incidenza di errore maggiore rispetto all’applicazione di una normativa consolidata”, nonché delle novità normative introdotte nelle tutele del Fondo di integrazione salariale, si forniscono le seguenti istruzioni operative, relative alle domande presentate dal 1° gennaio 2022 al 31 marzo 2022, finalizzate a garantire la conservazione degli atti e l’accesso ai trattamenti di sostegno al reddito.
Nel caso in cui il datore di lavoro abbia richiesto l’Assegno di integrazione salariale per una causale ordinaria, ma abbia allegato una scheda causale (relazione tecnica) riconducibile ad altra causale, sempre ordinaria, gli operatori di Sede devono adottare un criterio di prevalenza ed effettuare l’istruttoria sulla base degli elementi sostanziali riportati nella scheda tecnica allegata, anche in difformità con la causale richiesta, attivando, se strettamente necessario, un ulteriore supplemento istruttorio con il datore di lavoro.
Nel caso il datore di lavoro - con forza lavoro fino a 15 dipendenti in riferimento al semestre precedente – abbia richiesto l’Assegno di integrazione salariale per una causale straordinaria (ad esempio, crisi per evento improvviso e imprevisto) e abbia:
Nel caso il datore di lavoro - con forza lavoro superiore a 15 dipendenti in riferimento al semestre precedente – abbia richiesto l’Assegno di integrazione salariale per una causale straordinaria (ad esempio, crisi per evento improvviso e imprevisto) e abbia:
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