Arrivano dall’Inps le prime necessarie istruzioni sull’esonero contributivo previsto per i datori di lavoro che assumono, a tempo determinato e indeterminato, beneficiari dell’Assegno di inclusione e del Supporto per la formazione e il lavoro, nonché per le trasformazioni dei contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato dei medesimi soggetti.
L’Istituto ha infatti pubblicato la circolare n. 111 del 29 dicembre 2023, soffermandosi principalmente sui criteri di spettanza oggettivi e soggettivi per la fruizione dell’esonero contributivo disposto dagli articoli 10 e 12 del Decreto lavoro.
L’articolo 10, comma 1, del decreto legge n. 48/2023 riconosce ai datori di lavoro privati che assumono i beneficiari dell'Assegno di inclusione con contratto di lavoro subordinato o mediante contratto di apprendistato, per un massimo di dodici mesi, l'esonero dal versamento del 100% dei contributi previdenziali a proprio carico, con esclusione dei premi e dei contributi Inail, nel limite massimo di 8.000 euro su base annua (666,66 euro su base mensile).
L'esonero è riconosciuto anche per le trasformazioni dei contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato nel limite massimo di ventiquattro mesi mentre per le assunzioni tempo determinato o stagionale spetta per un periodo massimo di dodici mesi, e comunque non oltre la durata del rapporto di lavoro, per il 50% dei contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, sempre con esclusione dei premi Inail, nel limite massimo di 4.000 euro su base annua (333,33 euro su base mensile).
NOTA BENE: Per effetto del rinvio operato dall’articolo 12, comma 10, all’articolo 10 del decreto legge, l’esonero è riconosciuto anche in relazione alle assunzioni di beneficiari del Supporto per la formazione e il lavoro.
L'esonero è riconosciuto esclusivamente al datore di lavoro privato, a prescindere che assuma o meno la natura di imprenditore e compresi i datori di lavoro del settore agricolo, che inserisca l'offerta di lavoro nel SIISL, che sia in regola con le condizioni stabilite dall'articolo 1, comma 1175, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e con gli obblighi di assunzione dei lavoratori disabili previsti dall'articolo 3 della legge 12 marzo 1999, n. 68 , fatta salva l'ipotesi di assunzione di beneficiario del SFL o dell’ADI iscritto alle liste di cui alla medesima legge.
Inoltre, l’agevolazione è concessa ai sensi e nei limiti dei regolamenti della Commissione europea sugli aiuti de minimis.
Agenzie per il lavoro
Ai sensi del comma 4 del citato articolo 10, alle agenzie per il lavoro, per ogni soggetto assunto a seguito di attività di mediazione effettuata mediante l'utilizzo della piattaforma digitale per la presa in carico e la ricerca attiva, spetta un contributo del 30% dell'incentivo massimo annuo di cui ai commi 1 e 2 del medesimo articolo 10.
Patronato, Enti bilaterali ed Enti del terzo settore
Agli Istituti di Patronato, gli Enti bilaterali, le Associazioni senza fini di lucro che hanno per oggetto la tutela del lavoro, l'assistenza e la promozione delle attività imprenditoriali, agli enti del Terzo settore che svolgono servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e alle imprese sociali è riconosciuto un contributo del 60% dell'intero incentivo e all’80% in caso di assunzione a tempo determinato.
L’esonero contributivo, costituendo un incentivo all’assunzione, deve rispettare congiuntamente le seguenti condizioni.
L’articolo 10, comma 1, del decreto legge n. 48/2023 prevede, nel caso di licenziamento effettuato nei ventiquattro mesi successivi all’assunzione del lavoratore beneficiario del Supporto per la formazione e il lavoro o dell’Assegno di inclusione, che il datore di lavoro sia tenuto alla restituzione dell’incentivo fruito per l’intero ammontare, con applicazione delle sanzioni civili calcolate in base al tasso di riferimento maggiorato di 5,5 punti percentuali in ragione di anno.
La restituzione peraltro non è dovuta se l’interruzione del rapporto di lavoro si verifichi a seguito di licenziamento per giusta causa o per giustificato motivo.
Con riferimento al contratto di apprendistato, il recesso dal contratto al termine del periodo formativo determina l’obbligo di restituzione dell’incentivo fruito.
Tenuto conto di quanto previsto all’articolo 10, comma 1, del decreto legge n. 48/2023, si deve ritenere che anche l’interruzione del rapporto di lavoro a seguito di recesso del datore di lavoro durante il periodo di prova comporti l’obbligo alla restituzione dell’incentivo fruito.
L’incentivo deve essere altresì restituito nel caso di dimissioni per giusta causa, in quanto l’interruzione del rapporto di lavoro non è riconducibile alla volontà del lavoratore, ma a comportamenti datoriali che non consentono la prosecuzione, neanche temporanea, del rapporto di lavoro.
NOTA BENE: Nelle ipotesi in cui l’incentivo è attribuito anche alle agenzie per il lavoro, l’insorgenza dell’obbligo di restituzione dell’incentivo fruito da parte del datore di lavoro non ha effetti in relazione al contributo riconoscibile per la mera attività di mediazione.
Le agevolazioni in oggetto sono cumulabili con l’incentivo economico per l’assunzione di soggetti disabili di cui all’articolo 13 della legge n. 68/1999 nei limiti del 100% dei costi salariali ammissibili, intendendosi con tale dizione la retribuzione lorda e la contribuzione dovuta, comprendente gli oneri previdenziali e i contributi assistenziali.
Infine, l’esonero è cumulabile con le agevolazioni consistenti in una riduzione della contribuzione previdenziale a carico del lavoratore.
L’Istituto rende noto che, per conoscere con certezza l’ammontare del beneficio spettante, il datore di lavoro deve inoltrare la domanda di ammissione all’agevolazione avvalendosi del modulo di istanza on line di prossima pubblicazione sul sito www.inps.it, nella sezione “Portale delle Agevolazioni”.
L’importo dell’esonero riconosciuto dalle procedure telematiche costituirà l’ammontare massimo dell’agevolazione che potrà essere fruita nelle denunce contributive.
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