La Camera ha approvato, nella seduta del 14 maggio 2019, la proposta di legge che introduce modifiche in materia di assegno spettante a seguito di scioglimento del matrimonio o dell'unione civile. Il provvedimento passerà, ora, all’esame del Senato.
Le nuove previsioni, in particolare, si sostanziano in una revisione dell’articolo 5 della Legge n. 898/1970, per quanto riguarda i criteri per l’assegnazione e determinazione dell’assegno di divorzio, che vengono adeguati agli ultimi orientamenti della Cassazione (segnatamente, alla luce delle sentenze n. 11504/2017 e n. 18287/2018, pronunciata a Sezioni Unite).
In particolare, si prevede che il tribunale attribuisca l’assegno divorzile sulla base delle seguenti circostanze:
Prevista anche la possibilità che la durata dell’assegno venga predeterminata nei casi di ridotta capacità reddituale del richiedente, dovuta a ragioni contingenti o comunque superabili.
L’assegno divorzile, ai sensi della proposta di legge, decade in caso di nuove nozze, di unione civile con altra persona o di una stabile convivenza, anche non registrata, del richiedente l’assegno; l’obbligo di corresponsione dell’assegno, tuttavia, non sorge nuovamente a seguito di separazione o di scioglimento dell’unione civile o di cessazione dei rapporti di convivenza.
Tra gli ultimi emendamenti approvati si segnala:
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