Dal 1° luglio 2021 decorrono i nuovi livelli reddituali e i nuovi importi per l’Assegno per il Nucleo Familiare, elaborati dall’Istituto e resi noti con il Messaggio INPS 17 giugno 2021, n. 2331.
Per quest’anno, dal 1° luglio 2021 al 31 dicembre 2021, i lavoratori potranno ottenere le maggiorazioni previste dall’art. 5, Decreto Legge 8 giugno 2021, n. 79, pari a 37,50 euro per ciascun figlio, per i nuclei familiari fino a due figli, e di 55,00 euro per ciascun figlio, per i nuclei familiari con almeno tre figli.
Come di consueto, le domande dovranno essere inoltrate telematicamente dai lavoratori dipendenti del settore privato, per il periodo dal 1° luglio 2021 al 30 giugno 2022.
Le imprese ed i loro intermediari potranno visualizzare tramite il cassetto previdenziale aziende gli importi mensili e giornalieri teoricamente spettanti che dovranno essere anticipati dal datore di lavoro e conguagliati sulle denunce contributive.
L’assegno al nucleo familiare di cui all’art. 2, Decreto legge 13 marzo 1988, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla Legge 13 maggio 1988, n. 153, è una misura a sostegno del reddito delle famiglie parametrata per tipologia di composizione del nucleo familiare e secondo determinate fasce e/o soglie reddituali.
La prestazione è normalmente finanziata dai datori di lavoro mediante il versamento del contributo denominato “CUAF”.
Possono beneficiare degli assegni nucleo familiare previsti dalla citata norma, i lavoratori dipendenti, anche soci di cooperativa, compresi gli apprendisti ed i lavoratori domicilio, e, a decorrere dal 1° gennaio 1998, la prestazione è stata estesa anche ai lavoratori parasubordinati iscritti presso la Gestione separata INPS.
Ai sensi dell’art. 2, comma 6, Decreto Legge 13 marzo 1988, n. 69, il nucleo familiare è composto dai coniugi, con esclusione del coniuge legalmente separato, e dai figli ed equiparati di età inferiore a 18 anni compiuti ovvero, senza limiti di età, qualora si trovino nell’assoluta o permanente impossibilità di dedicarsi ad un proficuo lavoro per cause di infermità o problematiche psichiche o fisiche. Possono, altresì, comporre il nucleo familiare, fermo restando le sopradette analoghe condizioni citate per i figli, anche i fratelli, le sorelle, i nipoti.
Si rammenta che ai sensi dell’art. 4, Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, gli assegni familiari sono corrisposti sino al 21° anno di età qualora il figlio frequenti una scuola media o professionale e per tutta la durata del corso legale, ma non oltre il 26° anno di età, qualora frequenti l’università o altro tipo di scuola superiore legalmente riconosciuta alla quale si accede con il diploma di scuola media di secondo grado.
Sostanzialmente è possibile affermare, sinteticamente, che il nucleo familiare utile alla misurazione degli assegni spettanti può essere composto da:
Rimangono esclusi dal nucleo familiare il coniuge legalmente ed effettivamente separato, i figli e gli equiparati maggiorenni anche se studenti o se coniugati ed i genitori.
I redditi del nucleo familiare da prendere a riferimento per la concessione dell’assegno sono quelli assoggettabili ad IRPEF al lordo di detrazioni d’imposta, oneri deducibili e ritenute erariali. Chiaramente, il valore da considerare sarà costituito dalla somma dei redditi del richiedente e di tutti gli ulteriori redditi percepiti dai componenti del nucleo familiare.
Per la determinazione del reddito familiare sono computati:
Sono, diversamente, esclusi:
Per aver diritto alla prestazione, il reddito complessivo del nucleo familiare deve essere composto per almeno il 70% da reddito derivante da lavoro dipendente ed assimilato.
Il periodo di riferimento per la corretta imputazione dei redditi, considerato l’arco temporale della domanda dal 1° luglio al 30 giugno dell’anno successivo, sarà quello effettivamente accertato mediante modello 730 o modello Unico.
Pertanto, nel caso in cui la domanda riguardi periodi cadenti nel primo semestre dell’anno i redditi da dichiarare saranno quelli conseguiti due anni prima; diversamente, nell’ipotesi di domanda riferibile al secondo semestre (da luglio a dicembre) i redditi sono quelli conseguiti nell’anno immediatamente precedente.
L’importo dell’assegno, determinato secondo la composizione del nucleo e del reddito di riferimento, spetta a decorrere dal primo giorno del periodo di paga nel corso del quale si verificano le condizioni per la spettanza.
L’assegno spetterà in misura intera:
Danno diritto alla percezione dell’assegno le seguenti causali:
Come noto, i livelli reddituali utilizzati per la determinazione dell’importo spettante sono annualmente rivalutati in misura pari alla variazione dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati.
Per le domande 2021 (periodo dal 1° luglio al 30 giugno 2022) i nuovi livelli reddituali sono stati resi noti dall’Istituto nell’allegato 1 al Messaggio 17 giugno 2021, n. 2331.
Altresì, nella medesima disposizione amministrativa è stata data applicazione alle previsioni di cui all’art. 5, Decreto Legge 8 giugno 2021, n. 79, che ha previsto, a decorrere dal 1° luglio 2021 e fino al 31 dicembre 2021, con riferimento agli importi mensili in vigore e superiori a zero, il riconoscimento di una maggiorazione di euro 37,50 per ciascun figlio, per i nuclei familiari fino a due figli, e di euro 55 per ciascun figlio, per i nuclei familiari con almeno tre figli.
Atteso che la novella legislativa, splitta il naturale periodo della domanda di concessione degli assegni familiari, avendo attualmente sino a fine 2021 la maggiorazione di cui al D.L. n. 79/2021, e per il primo semestre 2022 nessuna maggiorazione, salvo attuazione della legge sul riordino dell’assegno unico, l’Istituto previdenziale ha preannunciato l’emanazione di una circolare esplicativa per la gestione della citata maggiorazione.
Per procedere all’erogazione della prestazione richiesta, elaborati i dati da parte dell’INPS, il datore di lavoro o l’intermediario dovranno procedere ad accedere sul cassetto previdenziale utilizzando l’apposita utility messa a disposizione dall’Istituto e verificando gli importi degli ANF spettanti secondo la composizione del nucleo e del livello reddituale dichiarato.
Come di consueto, l’importo dovrà essere erogato dal datore di lavoro secondo le presenze o assenze del lavoratore entro i limiti massimi comunicati dall’INPS, conguagliando nelle denunce contributive il credito.
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